Le disposizioni nel decreto del 26 novembre
Non è specificato nell’art. 4-ter,decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, concernente appunto l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, ma comunque l’obbligo vaccinale per il personale scolastico in malattia è tuttora valido. Anzi, lo è dal 15 dicembre scorso on la sola eccezione del personale indicato nella precedente propria nota 7 dicembre 2021, n. 1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare.
Sul tema si è espressa anche l’Associazione Nazionale Presidi, che ha fatto notare come questa interpretazione sembra però scontrarsi proprio con la norma in questione, che al comma 2 dice: “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati…”. Se il personale è assente per malattia (magari anche per diversi mesi per patologia grave), in quel momento non sta svolgendo alcuna attività lavorativa e quindi dovrebbe essere escluso dall’obbligo di dimostrare di essersi vaccinato fino al rientro in servizio, così come avviene per le casistiche elencate nella nota ed escluse dall’obbligo.
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