La foto la conosciamo bene, è diventata famosa nel giro di poche ore grazie alla forza del web e, allo stesso tempo, è una forte denuncia sulle condizioni del precariato nel mondo scolastico. Ma cosa dice la norma sul congedo matrimoniale per i docenti supplenti? Scopriamolo.
In soccorso arriva l’art. 15 del contratto collettivo nazionale del lavoro. I permessi retribuiti del CCNL Scuola 2006-2009 prevede al comma 3 che il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
Il successivo art. 19 – Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato, al comma 12 dispone che il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
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