Supplenze fino al 30 giugno: al via la procedura per assegnare l’incarico

Pronti, partenza e via. Da oggi gli uffici provinciali inizieranno a contattare i prossimi supplenti che prenderanno la cattedra da domani, martedì 31 agosto, fino al termine dell’attività didattica, ovvero il 30 giugno 2022.

Gli uffici scolastici daranno avvio alla procedura seguendo le domande prodotte entro il 21 agosto su Istanze online. Stanno infatti per avviarsi a conclusione le procedure relative alle nomine per il ruolo da GPS prima fascia ed elenco aggiuntivo.

La mancata procedura dell’istanza corrisponde alla rinuncia nel concorrere per l’assegnazione del posto. Si rimane comunque in graduatoria e, durante l’anno, si potrà ricevere la chiamata della Graduatorie d’istituto.

Le supplenze (su posto intero o spezzone da 7 a 17 ore) saranno conferite con data di scadenza 31 agosto o 30 giugno 2022, a seconda dell’incrocio tra richiesta degli aspiranti e disponibilità al momento in cui viene avviata la procedura.

Potranno essere considerate esclusivamente le domande correttamente presentate dagli aspiranti presenti in GaE o GPS prima fascia, elenco aggiuntivo, seconda fascia entro il 21 agosto su Istanze online.

Per ogni classe di concorso/posto di sostegno /posto di personale educativo l’Ufficio proseguirà nel con un ordine preciso per i posti comuni di ogni ordine e grado: GaE; GPS Fascia 1; GPS Fascia 1 elenco aggiuntivo (ex DM 51/2021); GPS Fascia 2. In caso di disponibilità non assegnate saranno i Dirigenti Scolastici a conferire le supplenze scorrendo le graduatorie di istituto.

Per i posti di sostegno – ADAA-ADEE-ADMM-ADSS l’ordine sarà: GaE di sostegno; GPS Fascia 1 sostegno; GPS Fascia 1 sostegno elenco aggiuntivo (ex DM 51/2021); GPS Fascia 2 sostegno; GaE di posto comune “incrociate” qualora capienti; GPS di posto comune Fascia 1 “incrociate”; GPS di posto comune Fascia 2 “incrociate”.

L’elaborazione nell’assegnazione della nomina e della sede terrà conto di due circostanze: la riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, qualora la relativa quota provinciale risulti non satura, prendendo “in considerazione soltanto i posti ad orario intero”. Sarà poi considerata la priorità di scelta della sede scolastica” sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione allegata nell’istanza informatizzata, per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92”.

Solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorità̀ di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune vicino. 

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