Pubblicazione delle graduatorie da parte degli istituti: via libera dal Garante della Privacy

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Criteri definiti per la pubblicazione dei dati da parte delle scuole.

Per il Garante della Privacy è possibile pubblicare le graduatorie poiché questo consente a tutti coloro che ambiscono a incarichi e supplenze, di conoscere la rispettiva posizione e il rispettivo punteggio. Le liste possono quindi essere pubblicate, a patto che contengano solo il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria.

Le graduatorie di istituto sono attualmente disciplinate dall’ordinanza ministeriale del 6 maggio scorso e sono articolate in tre fasce:

  • Prima fascia: comprende i docenti iscritti nelle graduatorie a esaurimento;
  • Seconda fascia: comprende i docenti in possesso di abilitazione iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza di prima fascia;
  • Terza fascia: comprende i docenti di scuola secondaria non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento, iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza di seconda fascia.

Il Dirigente scolastico attinge dalle Graduatorie di istituto per:

  • supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie provinciali di supplenza
  • supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente
  • supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.
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