Area Istruzione e Ricerca, firmato il CCNL 2019-2021

Mercoledì 13 marzo 2024 è stata firmata l’ipotesi del CCNL 2019-2021 dell’area della dirigenza “Istruzione e Ricerca”. È previsto un aumento di 195 euro mensili lordi a regime a partire dal 2019.

Importanti i risultati conseguiti sulla parte normativa con numerosi avanzamenti:

  • Inserimento tra le materie oggetto di contrattazione integrativa dei criteri per la determinazione della retribuzione di parte variabile.
  • Resa certa e raddoppiata dal 30 al 60% la percentuale dei posti riservati alla mobilità interregionale che diventa materia di confronto per la definizione dei  criteri generali.
  • Introdotta la clausola di salvaguardia della retribuzione in caso di assegnazione ad istituzione scolastica  di fascia inferiore a seguito del dimensionamento.
  • Previsto il lavoro agile.
  • Previsto un tutor esperto per i dirigenti neoassunti nei primi due anni di servizio.
  • Eliminato il limite dei quattro mesi per le assenze prive di decurtazione in caso di terapie salvavita ed effetti collaterali delle stesse.
  • Mantenimento della retribuzione di parte variabile per i dirigenti scolastici in servizio nelle scuole italiane all’estero.
  • Eliminato l’automatismo del licenziamento in caso di recidiva alla sospensione.

Per quanto riguarda gli aspetti retributivi sono previsti aumenti per tredici mensilità dal 1° gennaio 2019 di 84,00 euro lordi che divengono 130,00 dal 1° gennaio 2020 e 135,00 dal 1° gennaio 2021. Il nuovo valore dello stipendio tabellare annuo lordo è pari a 47.015,73 euro mentre la retribuzione di posizione parte fissa è rideterminata in 13.345,11 euro con un incremento a partire dal 1° gennaio 2021 di 60,00 euro mensili lordi. Il Fondo Unico Nazionale è incrementato da ulteriori risorse, tra cui anche l’importo annuo di 1,59 milioni di euro lordi oneri riflessi, derivanti da quanto previsto dall’art. 1, comma 604, della legge 234/2021. Per quanto riguarda le relazioni sindacali è stato previsto che le modalità di costituzione dei fondi per il salario accessorio e i risultati delle rilevazioni sullo stress lavoro-correlato siano oggetto di informazione.

Ulteriore misura che è stata prevista è quella del Welfare integrativo, anche questo affidato alla contrattazione integrativa. Si è intervenuti sulla previsione che consentiva il licenziamento in presenza di due provvedimenti di sospensione, senza specificarne la durata. Si trattava di un’evidente violazione del principio di gradualità. È stato conseguentemente modificato l’art. 28 del CCNL 2010. Si è inoltre dato atto che dopo due anni dalla loro applicazione non si tiene conto delle sanzioni disciplinari comminate anche per quanto riguarda l’affidamento degli incarichi dirigenziali. È stata introdotta l’identità “Alias” già prevista in altri contratti collettivi e per quanto riguarda la formazione si è stabilito che le somme impegnate per la formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo con la stessa destinazione.