Supplenza su posto vacante: la Cassazione si esprime sul pagamento dei mesi estivi

Assegnazioni su posti vacanti, ha ragione il Miur? Ecco il parere della Cassazione.

Cosa  accadrebbe se un docente dovesse ricevere assegnazioni a suo favore su posti vacanti e, quest’ultimo, dovesse poi rivendicare il pagamento dei mesi estivi? La Cassazione si è espressa con la sentenza 12621/22.

Afferma la Cassazione che in questo caso il MIUR ad avere ragione, affermando che  l’assegnazione del docente di ruolo ad altra sede per quell’anno scolastico determinava solo una disponibilità di fatto, destinata a cessare in una con la cessazione dell’assegnazione all’altra sede del titolare di ruolo nella sede cui era stata destinata la docente e quindi, nel caso di specie, con il termine delle attività didattiche; ciò, deve concludersi, in lineare applicazione dell’art. 4 cit.

Può quindi affermarsi che il conferimento di supplenza su uno “spezzone” orario, ovverosia su un numero di ore in sé insufficiente ad integrare una cattedra, ha natura di supplenza su organico “di fatto” (art. 4, co. 2, L. 124/1999), se quelle ore non costituivano parte di una cattedra già istituita, mentre ha natura di supplenza su organico “di diritto” (art. 4, co. 1 L. 124/1999), se tali ore facevano parte di una cattedra già costituita come tale in ragione della dotazione organica, anche nelle forme della cattedra a completamento orario, in quest’ultimo caso sussistendo pertanto il diritto dell’incaricato a ricevere la retribuzione, nei limiti delle ore di incarico, fino al termine dell’anno scolastico e quindi fino al 31 agosto

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