Supplenti e Naspi: i requisiti per richiedere la disoccupazione

Il 30 giugno è ormai alle porte, e decine di migliaia di docenti vedranno scadere il proprio contratto con le rispettive sedi scolastiche. La domanda sorge spontanea: chi ha diritto alla Naspi? Lo spieghiamo brevemente di seguito.

Innanzitutto la Naspi spetta anche agli insegnanti a tempo determinato. Naturalmente è necessario lo stato di disoccupazione involontario. Quindi licenziamenti, scadenze di contratto a termine ma non dimissioni (a meno che non siano per giusta causa).

Ci sono una serie di requisiti da soddisfare:

  • almeno 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi
  • almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’evento di disoccupazione.

Chi fosse in possesso di questi requisiti potrà presentare domanda di indennità di disoccupazione Naspi entro 128 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Quindi occhio all’ultimo contratto per quegli insegnanti chiamati da GI e che quindi hanno risolto la propria posizione lavorativa ben prima del 30 giugno

Inoltre, chi presenta domanda di Naspi entro 8 giorni dalla cessazione del lavoro avrà diritto alla decorrenza dell’indennità a partire dall’ottavo giorno, se, invece, presenterà domanda tra l’ottavo ed il 128esimo giorno la decorrenza del trattamento partirà dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata domanda.

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