Le due categorie fanno parte dei lavoratori fragili che non possono accedere allo smart workingย perchรฉ la peculiaritร della loro funzione รจ in presenza.
La legge n.197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha prorogato fino al 31 marzo 2023 le tutele ai lavoratori fragili previste dal decreto Aiuti-bis e scadute lo scorso 31 dicembre. Si tratta del diritto prioritario di svolgere la prestazione in modalitร agile, โanche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzioneโ.
Il provvedimento si estende a tutti, dipendenti pubblici e privati, sulla base della certificazione medica attestante le patologie e le condizioni giร previste dal Decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 all’art. 17, comma 2 e individuate nello specifico decreto 4 febbraio 2022 a firma dellโallora Ministro della Salute Roberto Speranza.
ร lโultima norma rimasta a tutela delle persone piรน svantaggiate e maggiormente esposte ai rischi sanitari, ma parziale, visto che di prestazione lavorativa si parla. Non รจ stata reintrodotta, infatti, nonostante le richieste emendative in tal senso, quella dellโesclusione dal periodo di comporto contrattuale per le assenze riconducibili a grave fragilitร , come รจ successo fino al 30 giugno 2022.
Il problema centrale che investe la scuola รจ, ovviamente, la questione dei lavoratori fragili che non possono accedere allo smart working perchรฉ la peculiaritร della loro funzione รจ in presenza. Purtroppo le strade sono solo due: continuare a far ricorso allโassenza per malattia incorrendo nella riduzione salariale oppure, se dichiarati inidonei alla mansione specifica causa rischio contagio dal medico competente, dovranno essere adibiti ad altra attivitร (CCNI 25 giugno 2008). Questo vale soprattutto per i docenti perchรฉ il personale ATA, a paritร di condizione, ha maggiore adattamento di orari e ambienti per una organizzazione โin sicurezzaโ del proprio servizio.
In Legge di Bilancio (art.1 comma 307) รจ stato inserito anche un comma per le sole istituzioni scolastiche, che prevede lo stanziamento di 15.874.542 euro da destinare alla sostituzione di docenti e ATA assenti o utilizzati in altri compiti.
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