Scrutini, tra pubblicazioni e rispetto della privacy

Arriva il momento dei voti: cosa si può pubblicare nelle valutazioni? Cosa bisogna evitare? Scopriamolo insieme.

Tempo di scrutini nelle scuole italiane. Di certo uno dei momenti più delicati dell’anno, e per questo motivo da non prendere sottogamba. Non bisogna trascurare, infatti il rispetto della privacy di ogni studente. Premesso sempre che il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito varia volte che gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici.

E’ necessario, però, stare attenti alle modalità e ai contenuti oggetto di pubblicazione.  “Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni – precisa il garante della privacy – l’istituto scolastico deve evitare di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti”. Garante della privacy e ministero dell’Istruzione hanno così iniziato a lavorare in sinergia, tanto da redigere assieme una circolare ministeriale che recita: “Al fine di tutelare la privacy, la pubblicazione online deve avvenire esclusivamente attraverso lo strumento del registro elettronico, e non dunque sul sito web istituzionale accessibile e visualizzabile da tutti”.
 
Inoltre: 
  • Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado devono essere pubblicati con la sola indicazione, per ciascun studente, di “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti delle classi intermedie riferiti alle singole discipline devono essere, invece, riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.
  • Gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami conclusivi del secondo ciclo (che si ritiene applicarsi anche al termine del primo ciclo) devono essere pubblicati mediante tabellone, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento, e riportare per ciascun candidato “ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame e il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e quello complessivo. I voti in decimi riferiti alle singole discipline devono essere riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.
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