Rientro docente assente dopo il 30 aprile, ecco cosa dice la norma

Cosa accadrร  il prossimo 30 aprile, qualora un docente si sia assentato per 90 o 150 giorni consecutivi? Scopriamo cosa dice la norma.

Quando il docente titolare rientra da unโ€™assenza lunga dopo il 30 aprile ci si pone il problema se il supplente abbia diritto o meno alla continuitร  e quindi alla proroga della supplenza fino al termine delle lezioni, oppure debba rientrare in classe il docente titolare.

Il supplente ha diritto alla proroga del contratto, quando lโ€™assenza del docente titolare si รจ protratta per almenoย 150 giorni che si riducono a 90 nel caso di classi terminali.ย Si deve perรฒ porre attenzione ad una particolaritร , molto spesso i docenti titolari risultano assenti durante i giorni lavorativi e prendono โ€œformalmenteโ€ servizio durante i periodi di sospensione, come Natale e Pasqua. Come ci si comporta in queste situazioni?

Il rientro del docente deveย essere effettivo in classe, quindi, anche se il docente titolare ha interrotto lโ€™assenza durante i periodi di sospensione, come Natale, ma non รจ mai rientrato effettivamente in classe, il conteggio dei 150/90 giorni non va azzerato, perchรจ come ha ribadito laย Nota MIUR n. 16294 del 28/10/2016ย richiamando lโ€™orientamento applicativo ARAN dellโ€™ 11 ottobre 2016ย โ€œsi evince chiaramente che i periodi di sospensione dellโ€™attivitร  didattica rientrano nel computo dellโ€™assenza continuativa del docente, che lโ€™inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuitร  didattica degli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.โ€

Lโ€™art. 37 del c.c.n.l. 2006/09 dice:

  1. Al fine di garantire la continuitร  didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nellโ€™anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dellโ€™attivitร  didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, รจ impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuitร  didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile รจ mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni รจ ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

Lo scopo della norma infatti รจ solo quello di favorire laย continuitร  didatticaย per gli alunni.

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