Puรฒ capitare spesso a docenti a tempo determinato di doversi assentare per motivi personali. Scatta subito il panico per capire le tempistiche, la durata e la retribuzione che spetteranno in caso di assenza dalla momentanea sede scolastica. Naturalmente anche il personale a tempo determinato ha diritto di assentarsi da scuola per brevi periodi. Vediamo cosa dice a riguardo la norma
Per il personale a tempo determinato, sia assunto per supplenze brevi che fino al 30/6 o 31/8, in ordine ai permessi bisogna andare ad analizzare lโart. 16ย (permessi brevi orario) e art. 19 (permessi giornalieri) del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori 2006-09.
L’articolo 16 recita che il dipendente (docente ed ATA),ย anche a tempo determinato, puรฒ usufruire diย permessi orari per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. Il limite per ogni anno scolastico corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. Nelle scuola di I e II grado fino aย 18 ore di permesso in un anno scolastico. Nella scuola primaria fino aย 24 ore di permesso in un anno scolastico e nella scuola dell’infanzia fino aย 25 oreย di permesso in un anno scolastico.
I permessi si riferiscono ad unitร minime cheย siano orarie di lezione, devono avere unaย durata non superiore alla metร dellโorario giornalieroย e in ogni casoย non possono superare le due ore.
La fruizione dei permessi non retribuiti interrompe la maturazione dellโanzianitร di servizio a tutti gli effetti.
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