Possibile richiamo per quegli insegnanti che lasciano gli alunni prima dell’uscita da scuola.
Troppo spesso presa sottogamba, vuoi per un motivo piรน o meno valido, controllare l’uscita dei ragazzi da scuola rimane pur sempre un dovere al quale l’insegnane non puรฒ sottrarsi, anche per motivi legali qualora dovesse avvenire lo sfortunato caso di un infortunio al proprio studente nel momento del termine delle lezioni. La vigilianza degli studenti allโentrata e allโuscita della scuola รจ una norma contrattuale di notevole importanza. Ai sensi dellโart.29, comma 5, del CCNL scuola 2006/2009, รจ disposto che per assicurare lโaccoglienza e la vigilanza degli alunni,ย gli insegnanti sono tenutiย a trovarsi in classe 5 minuti prima dellโinizio delle lezioni eย ad assistere allโuscita degli alunni medesimi. Mancare allโassolvimento di tale dovere, soprattutto nel caso in cui dovessero succedere incidenti, disguidi o situazioni impreviste, potrebbe comportare nella migliore dellโipotesi un richiamo al docente. L’obbligo esiste, dunque, ed รจ anche richiamato dal contratto collettivo nazionale.
Se il docente alla fine delle lezioni, lascia lโIstituto senza assistere i suoi studenti fino al portone di uscita, soprattutto se questi sono minorenni, compie un atto non conforme con le norme vigenti e, in caso di situazioni problematiche, potrebbe essere colpevole di mancata vigilanza. Comportamenti del genere sono sanzionabili e facilmente riscontrabili, per cui รจ sempre bene usare accortezza e seguire quanto dice la norma.
															
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