GPS, GaE e GI, cosa accade alla rinuncia o se non si risponde alla chiamata

Siamo a inizio ottobre e le graduatorie continuano a scorrere, con docenti chiamati in continuazione. Chi per una manciata di giorni, chi fino al 30 giugno, ma comunque la casella postale di qualsiasi supplente è quotidianamente invasa da convocazioni che spesso, purtroppo, rimangono un nulla di fatto.

C’è tempo comunque per la chiamata giusta, ma c’è anche chi ha lo spauracchio di ricevere la convocazione. Ebbene sì, vuoi per un motivo strettamente personale, vuoi per un altro impiego temporaneo che dà al momento la giusta retribuzione e soddisfazione, c’è chi “teme” la chiamata per dover dire “no” e avere ripercussioni future. Per quanto riguarda la rinuncia ad una supplenza a tempo determinato, al 31 agosto o al 30 giugno, dalle graduatorie provinciali (Gae e Gps), la conseguenza è la perdita della possibilità di conseguire altre supplenze per la stessa classe di concorso per tutta la durata del corrente anno scolastico, e da qualsiasi graduatoria (Gae, Gps e Graduatorie d’Istituto).

Sarà invece possibile aspirare ad ulteriori convocazioni da qualsiasi graduatoria in cui si è inseriti per qualsiasi altra classe di concorso, indipendentemente che si tratti di Gae, Gps o graduatorie d’Istituto. In caso invece di abbandono di servizio, la sanzione dell’impossibilità di conseguimento di altre supplenze è estesa a tutte le classi di concorso di qualsiasi graduatoria in cui si è inseriti.

Per quanto riguarda la rinuncia ad una supplenza conferita dalle graduatorie d’istituto, occorre fare delle distinzioni.

Se la rinuncia avviene per poter accettare una supplenza dalle Gae o dalle Gps, non si incorre in alcuna conseguenza. A dirlo è l‘art 14 comma 2 dell’O.M 60 del 10 luglio 2020, secondo cui l’interessato può lasciare la supplenza da graduatorie d’istituto in favore di una annuale (al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno) conferita dall’Usp di riferimento.

Se invece la rinuncia dalle graduatorie d’istituto avviene senza altra motivazione, la conseguenza immediata sarà la collocazione in fondo alla graduatoria per il medesimo insegnamento per cui si è rinunciato. L’aspirante potrà comunque essere convocato sulla base della sua posizione effettivamente ricoperta dalle graduatorie d’istituto degli altri istituti e dall’eventuale graduatoria di altra classe di concorso della stessa istituzione scolastica nei confronti della quale si è rinunciato.

La mancata risposta ad una convocazione è equiparata a rinuncia. Spesso agli aspiranti inseriti nelle Graduatorie d’Istituto possono arrivare più email di convocazione, anche nell’arco di una stessa giornata. Sta poi a ciascun interessato valutare quale supplenza possa essere più appetibile in termini di distanza, di durata e di orario di lezione.

Sarebbe comunque consigliabile, per poter avere più possibilità di assunzione, dare la disponibilità a più proposte di supplenza.

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