Formazione obbligatoria docenti, ecco cosa dice la norma

Fondamentale la sentenza della Corte di Giustizia Europea per regolamentare i corsi in orario di servizio o meno.
C’è ancora confusione sulla formazione obbligatoria per l’inclusione riservata al comparto docenti. Alcune scuole hanno fatto sostenere le 25 ore in orario didattico, altre da remoto. Ma cosa dice la legge?
Sono diverse le fonti normative e giurisprudenziali che specificano che la formazione dei docenti, anche se obbligatoria per legge, deve essere svolta nel recinto delle ore di servizio. Di importanza fondamentale ricordare la sentenza della Corte di Giustizia Europea, emessa il 28 ottobre 2021 nella causa C-909/19, in cui viene specificato che la formazione obbligatoria rientra sempre nell’orario di servizio dei lavoratori. I contenuti della sentenza aprono ulteriori implicazioni per quanto riguarda l’obbligo formativo in materia di inclusione e per il tentativo di fare svolgere almeno un minimo di 25 ore di formazione in aggiunta all’orario di servizio dei docenti e senza nessuna retribuzione aggiuntiva.
La formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, definita dal comma 124 della legge 107/2015 non ha vincoli di ore annuali né tanto meno nel triennio. Ai sensi del su citato comma 124, la formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, ma si tratta inequivocabilmente di “formazione in servizio”, quindi da svolgersi durante l’orario dei docenti contrattualmente previsto. Questo significa che l’obbligatorietà della formazione è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non dovrebbe rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto contrattualmente, come appunto riconosce la Corte di Giustizia Europea nell’ottobre 2021.
La formazione dei docenti e del personale scolastico è una prerogativa di natura contrattuale, quindi è opportuno ricordare che la formazione in servizio è regolata dall’art. 63 del CCNL scuola 2006/2009, in cui è scritto che devono essere assicurate alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti. Questo significa che la formazione, anche se imposta per legge, resta oggetto di contrattazione, di delibera collegiale e il suo svolgimento è da espletare durante le ore di servizio e non in ore aggiuntive al normale servizio.
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