In soccorso arriva l’art. 13 del Contratto collettivo nazionale lavoratori dei docenti.
Se un dipendente della scuola รจ costretto ad assentarsi per malattia a causa di una patologia grave, maturerร comunque dei giorni di ferie che potrebbe non riuscire a fruire entro lโanno scolastico. Cosa prevedono le norme contrattuali in questi casi?
Il CCNL Scuola, allโart. 13, comma 10, per il personale docente dispone che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dellโanno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro lโanno scolastico successivo nei periodi di sospensione dellโattivitร didattica.
Per quanto riguarda il personale A.T.A., fruirร delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dellโanno successivo, sentito il parere del DSGA.
Per quanto riguarda le ferie maturate e non godute nei periodi precedenti a causa di assenze prolungate, si deve fare riferimento anche allโart. 2109 del c.c. (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dellโimpresa e degli interessi del lavoratore). Ne consegue che le ferie maturate e non godute per causa indipendente dalla sua volontร , come puรฒ essere una grave patologia, costituendo le stesse un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, possono essere fruite dallo stesso oltre i termini stabiliti dallโart. 13 del CCNL. In tal caso รจ opportuno che lโamministrazione fissi i termini di fruizione delle stesse.
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