Ferie docenti di ruolo e precari: il calcolo e la monetizzazione

Come si calcolano le ferie dei docenti? Quando è possibile fruirne? Chi non ne fruisce, può comunque monetizzarle? C’è differenza tra quelle del personale di ruolo e quelle dei supplenti? Scopriamolo insieme.

Il docente di ruolo ha diritto a 30 giorni di feri, se ha un’anzianità di servizio inferiore ai 3 anni; 32, se ha un’anzianità di servizio superiore ai 3 anni.

Nell’anzianità di servizio è incluso il servizio prestato in qualità di precario. Tutti i docenti hanno diritto ai medesimi giorni di ferie, sia che svolgano l’orario settimanale in 5 giorni, sia in 6 giorni.

L’art. 19/2 del CCNL 29.11.2007 dice delle ferie dei docenti assunti a tempo determinato“Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”. Per poter effettuare il calcolo, basta inserire i dati mancanti nella seguente proporzione: 360 : 30/32 = numero giorni di servizio : x
 

Le ferie spettanti vengono calcolate in riferimento al totale dei giorni inclusi nel contratto (esclusi i giorni non retribuiti), e non in base all’orario di servizio settimanale (che potrebbe essere anche uno spezzone).

 

’art. 1 comma 54 della legge 24/12/2012, n. 228 (LdS 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo e precari) i periodi di fruizione delle ferie, ovvero nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati a: scrutini, esami di Stato, attività valutative.

docenti di ruolo e i docenti assunti a tempo determinato fino al 31 agosto NON possono non fruire delle ferie, per cui per loro non vi sarebbe possibilità di monetizzazione di ferie non godute.

Però il Dipartimento della funzione pubblica ha chiarito, con nota dell’8/10/2012, che nei casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruirne non è imputabile o riconducibile al dipendente (decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio di maternità) la monetizzazione diventa possibile.

precari che effettuano supplenza breve o fino al 30/6 possono monetizzare le ferie nella misura data dalla differenza tra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

 
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