Sospiro di sollievo per un insegnante estromessa dalle graduatorie.
Farร sicuramente giurisprudenza la sentenza del Tar che ha riammesso in Gps una maestra, la quale stata esclusa dalle graduatorie per aver dichiarato un falso voto di diploma magistrale di 70/100 invece di riportare i voti per singole materie.
Lโesclusione era basata su norme ministeriali secondo cui, fatte salve le responsabilitร penali, รจ escluso dalle graduatorie lโaspirante di cui siano state accertate, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a veritร . Ciรฒ dopo lโesito negativo delle verifiche effettuate dalla scuola sui voti del diploma triennale di scuola magistrale.
La ricorrente aveva indicato una votazione di 70/100, laddove il diploma non riporta la votazione complessiva, ma i voti per singole materie.
โNel caso di specie si dibatte soltanto dellโesclusione dalla graduatoria provinciale di supplenza per lโesistenza di dichiarazioni non corrispondenti a veritร sul titolo di accessoย โ sottolinea il Tar โย La normativa non รจ intesa a sanzionare la falsitร di dichiarazioni irrilevanti rispetto al conseguimento di un determinato beneficio (lโammissione alla graduatoria). ร pacifico e non contestato che la ricorrente fosse in possesso del diploma di abilitazione allโinsegnamento, titolo prescritto per lโaccesso alla graduatoria, mentre la oggettiva non corrispondenza del punteggio dichiarato rispetto a quello conseguito avrebbe giustificato โ al piรน โ la rideterminazione del punteggio e della posizione. Ma ciรฒ va escluso: lโordinanza ministeriale prevede che โqualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti 8 puntiโ.
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