Tra continuitร didattica e burocrazia. Ecco le mansioni che si possono svolgere.
Lโart. 37 stabilisce che: โAl fine di garantire la continuitร didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodoย non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nellโanno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dellโattivitร didattica, e rientri in servizioย dopo il 30 aprile, รจ impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuitร didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile รจ mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni รจ ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.
Infatti, per ragioni di continuitร didattica, intesa come principio di salvaguardia dellโeffettivitร del diritto allโistruzione di alunni e studenti che sarebbe pregiudicato dal ricambio dei docenti, lโart. 37 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009 disciplina il caso del docente assente per un lungo periodo continuativo che rientri in servizio dopo la data del 30 aprile.
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