Docenti di sostengo utilizzati per le sostituzioni. Ecco cosa prevede la norma

I docenti di sostegno possono sostituire i colleghi curriculari assenti? Scopriamo cosa prevede la legge.

Può capitare che nell’arco delle 18 ore settimanali previste per un insegnante di sostegno una o più di esse siano di “disposizione”, ovvero disponibilità  nei confronti dell’istituto nel sostituire un altro insegnante assente.

Ma cosa prevede la norma? La Circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” recita: “L’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.

A ciò si aggiunge la nota del MIUR n. 9839/2010: “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”. Affinché il docente di sostegno possa supplire dovrà verificarsi il caso dell’assenza dell’alunno con disabilità e, solo nel caso in cui non fossero disponibili altri docenti per coprire l’ora di assenza di un collega.

L’utilizzo della docente per supplire i colleghi assenti, delle classi di cui si è contitolari, non può essere definita una procedura corretta, anche se in molti casi occorre tener conto dell’emergenza del momento e far prevalere il senso di appartenenza e tutela della propria comunità scolastica.

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