I docenti di sostegno possono sostituire i colleghi curriculari assenti? Scopriamo cosa prevede la legge.
Puรฒ capitare che nell’arco delle 18 ore settimanali previste per un insegnante di sostegno una o piรน di esse siano di “disposizione”, ovvero disponibilitร ย nei confronti dell’istituto nel sostituire un altro insegnante assente.
Ma cosa prevede la norma? La Circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 โLinee guida sullโintegrazione scolastica degli alunni con disabilitร โ recita: โLโinsegnante per le attivitร di sostegno non puรฒ essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto dโintegrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte lโefficacia di detto progettoโ.
A ciรฒ si aggiunge la nota del MIUR n. 9839/2010: โAppare opportuno richiamare lโattenzione sullโopportunitร di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibiliโ. Affinchรฉ il docente di sostegno possa supplire dovrร verificarsi il caso dell’assenza dell’alunno con disabilitร e, solo nel caso in cui non fossero disponibili altri docenti per coprire l’ora di assenza di un collega.
Lโutilizzo della docente per supplire i colleghi assenti, delle classi di cui si รจ contitolari, non puรฒ essere definita una procedura corretta, anche se in molti casi occorre tener conto dellโemergenza del momento e far prevalere il senso di appartenenza e tutela della propria comunitร scolastica.
															
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