Docenti a disposizione dopo gli scrutini? Sì, ma senza obbligo di firma

Escludendo la scuola dell’infanzia, le cui attività didattiche con i bambini termineranno il 30 giugno 2021, gli altri ordini di scuola hanno già terminato le lezioni e in molti casi anche gli scrutini.

Mentre le maestre dell’infanzia continueranno a svolgere il loro regolare orario di servizio settimanale, svolgendo le 25 ore spettanti fino al 30 giugno, gli altri insegnanti della primaria e della scuola secondaria, non devono svolgere le ore settimanali previste nella fase in cui si svolgono le regolari lezioni.

A regolare gli obblighi di servizio degli insegnanti sono gli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-2009, che per effetto del comma 10 art.1 del CCNL 2016-2018 restano pienamente vigenti. L’art.28 del CCNL è stato ampliato nell’ultimo contratto scuola 2016-2018 inserendo anche i docenti impegnati nel servizio in posti di potenziamento o in posti misti tra cattedra e potenziamento. Anche per queste ultime tipologie di posti, i docenti hanno gli stessi diritti di orario del servizio esplicati nell’art.28 del CCNL 2006/2009.

Il comma 4 dell’ art.28 recita: “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”.

Inoltre, le tradizionali ore di servizio dei docenti cessano con il termine delle lezioni. Il  comma 5 dell’art.28 recita: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.

Quindi le 25, 22 o 18 ore settimanali di attività d’insegnamento sono riferite esclusivamente a quanto è decretato dal calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale. Quando la scuola finisce, cessa anche l’efficacia del su citato comma 5, quindi è illegittimo che un dirigente scolastico chieda il rispetto dell’obbligo di servizio ai sensi del comma 5 dell’art.28 anche dopo il termine delle lezioni.

Per i docenti dopo l’espletamento degli scrutini, ci potrebbero essere gli esami di Stato del I ciclo o del II ciclo, in mancanza dei suddetti impegni il docente non ha obblighi di andare a scuola a firmare la presenza, ma deve solo restare a disposizione della scuola e, se previste nel piano annuale delle attività, presenziare alle riunioni ordinarie o anche a quelle straordinarie per motivi urgenti. Tuttavia è necessario sapere che ci sono obblighi di disponibilità e reperibilità dei docenti fino al 30 giugno per particolari urgenze. Per quanto riguarda la scuola secondaria, bisogna ricordare che ci sono in atto gli esami di Stato. Nell’Ordinanza Ministeriale n.53 del 3 marzo 2021 per gli esami di Stato del II ciclo, all’art.13 comma 4 è scritto: “Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2021”. Stessa identica regola vale per gli esami di Stato della scuola secondaria di I grado.

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