Dirigenti Scolastici, continua la contrattazione sul Contratto Integrativo

Al termine dell’incontro è stata presentata ai sindacati anche la bozza della direttiva recante i criteri per la rotazione degli incarichi dei dirigenti scolastici.

Venerdì 5 maggio 2023 sono ripresi, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, i negoziati per la definizione del Contratto integrativo nazionale sul FUN. È stato discusso il testo proposto dall’Amministrazione, nella parte riguardante gli aspetti di ripartizione della retribuzione di posizione e di risultato. 

L’articolo sul quale si è incentrata particolarmente l’attenzione, con la formulazione di numerose osservazioni, è quello relativo agli incarichi aggiuntivi, specie per quanto riguarda gli incarichi relativi al PNRR.

In attesa che sia definito il sistema di valutazione dell’operato del dirigente scolastico, la retribuzione di risultato dovrà essere ancora parametrata sulla fascia di complessità; al riguardo, occorre prestare particolare attenzione alla clausola di salvaguardia per i dirigenti che per effetto della nuova graduazione delle scuole potrebbero avere una minore retribuzione rispetto a quella attuale.

Al termine dell’incontro è stata presentata ai sindacati anche la bozza della direttiva recante i criteri per la rotazione degli incarichi dei dirigenti scolastici. Nel testo proposto risultano confermate le anticipazioni già fornite in precedenti resoconti. La direttiva sarà attuata a partire dall’a.s. 2023/2024. L’incarico in corso al primo settembre 2023 verrà considerato come il primo dei tre previsti come periodo al cui termine si procederà all’applicazione del principio della rotazione per ogni singolo dirigente scolastico. Allo scadere dell’ultimo incarico, pertanto, i dirigenti potranno esprimere preferenze per le sedi e l’assegnazione sarà data con priorità, contestualmente alle operazioni per ristrutturazione o dimensionamento dell’istituzione scolastica. Sono previsti casi particolari, come ad esempio quelli riguardanti i beneficiari della legge 120/1991 o della legge 104/92, o coloro che non possano concludere il triennio perché collocati in quiescenza d’ufficio.

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