Abilitazioni estere: decisioni importanti del Consiglio di Stato

Fondamentale orientamento giurisprudenziale di una rigorosa valutazione circa lโ€™effettiva rispondenza dei titoli conseguiti allโ€™estero.

In data 28 e 29 dicembre c.a. sono state depositate le attese decisioni del Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, in merito alla riconoscibilitร  nel nostro ordinamento dei titoli di abilitazione e specializzazione conseguiti all’estero, segnatamente in Bulgaria e Romania. I pronunciamenti, pur vedendo soccombenti, nel caso specifico, il Ministero e la Presidenza del Consiglio, che avevano appellato precedenti sentenze del TAR, contengono indicazioni utili a orientare il comportamento dell’Amministrazione nel valutare laย rispondenza dei titoli acquisiti all’esteroย a quanto si richiede per accedere all’attivitร  di insegnamento nel nostro Paese.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, preso atto che con il recepimento in Italia, attraverso il decreto legislativo n. 206/2007, della direttiva 2005/36/CE, il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in ciascun Paese membro dellโ€™Unione europea consente la circolazione in ambito sovranazionale dei lavoratori e dei servizi, รจ a tal fine indispensabileย attuare una verifica in concreto delle competenze professionaliย acquisite nel Paese dโ€™origine dal docente che chiede il riconoscimento, e dunque della sua idoneitร  allโ€™accesso alla โ€œprofessione regolamentataโ€ in quello di destinazione.
Ad avviso dei giudici le disposizioni vigenti โ€œindicano il procedimento da seguire e dispongono che chi chiede il riconoscimento deve essere in possesso solo dellโ€™attestato di competenza o del titolo di formazione, previsto da un altro Stato Membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla nel suo territorio“. Alla luce di tale dettato normativo risulta che il competente Ministero italiano deve, dunque, valutare la corrispondenza del corso di studi effettuato, e dellโ€™eventuale tirocinio, con quello italiano. Allโ€™esito dellโ€™istruttoria potrร  disporre:

  1. il riconoscimento alle condizioni di cui allโ€™art. 21 del d. lgs. 206 del 2007
  2. misure compensative (il tirocinio triennale o lโ€™esame).

Pertanto il Ministero dellโ€™Istruzione dovrร  esaminare โ€œlโ€™insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoliโ€, posseduti dal docente e attuare โ€œun confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dallโ€™altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionaleโ€, al fine di accertare se gli interessati abbiano o meno i requisiti per svolgere la professione, prevedendo all’occorrenza opportune e proporzionate โ€œmisure compensativeโ€, ai sensi dell’art 14 della Direttiva 2005/36/CE.

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