Abilitazione docente all’estero, si può richiedere il riconoscimento professionale. Ecco come

Che sia stata conseguita nei Paesi dell’Unione Europea, o meno, chiunque con l’abilitazione può richiedere il riconoscimento professionale in Italia.
Può capitare, e non è raro, che qualche insegnate straniero venga in Italia e decida di praticare anche qui la professione. Così come, non di rado, capita che diversi italiani, che vivono oltre i confini nazionali, prendano l’abilitazione in un altro Paese per poi tornare a casa ed esercitare il mestiere di docente. Certo, questo può comportare più o meno difficoltà nel percorso per diventare insegnante. Ad esempio, non in tutte le nazione è necessario un concorso per conseguire l’abilitazione. Cosa che, invece, in Italia è necessaria e alla quale andranno sommati anche i 60 CFU.
Ma come si può richiedere il riconoscimento professionale se si è abilitati all’estero? Lo prevede il Ministero per tutti quei docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e Non UE) e vogliano esercitare in Italia la professione di docente. Che sia un docente di un Paese dell’Unione, oppure extracomunitario, non fa differenza. Si può accedere all’insegnamento per ogni grado di scuola: dall’Infanzia alla Secondaria di II grado.
Il tutto è regolato ai sensi della direttiva della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016.
I passaggi da seguire sono semplici. Anzitutto bisogna collegarsi alla piattaforma online del Ministero “Riconoscimento professione docente”. Da qui, poi, bisognerà inoltrare la domanda, inserendo il titolo legalmente valido dell’abilitazione conseguita nel Paese dal quale è stata rilasciata.
In caso di differenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, potranno essere somministrate delle misure compensative, nella specie di prova attitudinale o tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.
I soli cittadini comunitari in possesso di titolo rilasciato da un Paese membro dell’UE dovranno documentarne il valore legale solo ed esclusivamente con attestazione della competente autorità. Non saranno di conseguenza accettate per i titoli conseguiti in un Paese UE le dichiarazioni di valore in loco rilasciate dalla rappresentanze diplomatiche italiane all’estero in quanto non previste dalla normativa di riferimento.
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