Ferie non godute per grave patologia, si possono recuperare? Ecco cosa prevede la norma

In soccorso arriva l’art. 13 del Contratto collettivo nazionale lavoratori dei docenti.

Se un dipendente della scuola è costretto ad assentarsi per malattia a causa di una patologia grave, maturerà comunque dei giorni di ferie che potrebbe non riuscire a fruire entro l’anno scolastico. Cosa prevedono le norme contrattuali in questi casi?

Il CCNL Scuola, all’art. 13, comma 10, per il personale docente dispone che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

Per quanto riguarda il personale A.T.A., fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

Per quanto riguarda le ferie maturate e non godute nei periodi precedenti a causa di assenze prolungate, si deve fare riferimento anche all’art. 2109 del c.c. (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore). Ne consegue che le ferie maturate e non godute per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere una grave patologia, costituendo le stesse un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, possono essere fruite dallo stesso oltre i termini stabiliti dall’art. 13 del CCNL. In tal caso è opportuno che l’amministrazione fissi i termini di fruizione delle stesse.

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