Tra continuità didattica e burocrazia. Ecco le mansioni che si possono svolgere.
L’art. 37 stabilisce che: “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.
Infatti, per ragioni di continuità didattica, intesa come principio di salvaguardia dell’effettività del diritto all’istruzione di alunni e studenti che sarebbe pregiudicato dal ricambio dei docenti, l’art. 37 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009 disciplina il caso del docente assente per un lungo periodo continuativo che rientri in servizio dopo la data del 30 aprile.
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