Le disposizioni nel decreto del 26 novembre
Non รจ specificato nell’art. 4-ter,decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, concernente appunto lโobbligo vaccinale per il personale scolastico, ma comunque l’obbligo vaccinale per il personale scolastico in malattia รจ tuttora valido. Anzi, lo รจ dal 15 dicembre scorso on la sola eccezione del personale indicato nella precedente propria nota 7 dicembre 2021, n. 1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermitร , congedo per maternitร , paternitร , per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare.
Sul tema si รจ espressa anche l’Associazione Nazionale Presidi, che ha fatto notare come questa interpretazione sembra perรฒ scontrarsi proprio con la norma in questione, che al comma 2 dice: โLa vaccinazione costituisce requisito essenziale per loย svolgimento delle attivitร lavorativeย dei soggetti obbligatiโฆโ. Se il personale รจ assente per malattia (magari anche per diversi mesi per patologia grave), in quel momento non sta svolgendo alcuna attivitร lavorativa e quindi dovrebbe essere escluso dallโobbligo di dimostrare di essersi vaccinato fino al rientro in servizio, cosรฌ come avviene per le casistiche elencate nella nota ed escluse dallโobbligo.
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