Tre giorni di permesso retribuito ai supplenti con contratto annuale o al termine delle attività: con il nuovo CCNL è possibile

L’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 è stata siglata il 14 luglio 2023, mentre la firma definitiva è avvenuta lo scorso 18 gennaio 2024: ci sono voluti ben 6 mesi agli organismi di controllo per la certificazione. Dal 19 gennaio 2024, quindi dal giorno successivo alla firma definitiva, la possibilità di alcune importanti novità introdotte dal nuovo contratto sono diventate pienamente esigibili.

Tre giorni di permesso retribuiti per i lavoratori a tempo determinato

E’ il caso dei tre giorni di permessi retribuiti (ad anno scolastico) previsti per i lavoratori della scuola con contratto a tempo determinato e termine 31 agosto (supplenza annuale) o 30 giugno (fino al termine delle attività didattiche).

Cosa recita il contratto

Infatti il nuovo articolo 35 del CCNL, nella parte in cui affronta l’argomento, recita:

Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nellanno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
Per il personale ATA tali permessi 
possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui allart. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).