
La gestione delle supplenze scolastiche dopo il 30 aprile richiede particolare attenzione da parte delle segreterie e dei dirigenti scolastici. Non sempre, infatti, il rientro del docente titolare comporta lโinterruzione immediata dellโattivitร dellโinsegnante supplente.
In alcuni casi specifici, la normativa tutela la continuitร didattica, permettendo al supplente di restare in servizio fino alla conclusione dellโanno scolastico. Vediamo nel dettaglio quali sono le condizioni previste.
Quando il supplente mantiene la cattedra
Secondo quanto stabilito dallโarticolo 37 del CCNL Scuola 2006/2009, il supplente ha diritto a mantenere lโincarico oltre il 30 aprile se il docente titolare รจ stato assente in modo continuativo per:
- 150 giorni nel caso delle classi non terminali
- 90 giorni nel caso delle classi terminali
In entrambe le situazioni, il supplente resta in servizio fino al termine delle lezioni, con la possibilitร di partecipare agli scrutini finali e alle operazioni di valutazione.
Come si calcolano i giorni di assenza
Il conteggio dei giorni di assenza del docente titolare parte dalla data del suo rientro, che deve avvenire dopo il 30 aprile.
Un esempio pratico: se il titolare rientra il 10 maggio, si conteggiano i giorni a ritroso fino a raggiungere i 150 o 90 giorni richiesti, includendo anche i periodi di sospensione delle lezioni (come Natale o Pasqua), a meno che in quei giorni non ci sia stato un effettivo rientro in servizio.
Cosa succede al docente titolare
Nel caso in cui il titolare rientri dopo il 30 aprile senza aver raggiunto il limite minimo di giorni di assenza, riprende regolarmente il proprio posto in classe.
Al contrario, se il supplente ha diritto a concludere lโanno scolastico, il docente titolare potrร essere impiegato in altre attivitร allโinterno dellโistituto, tra cui:
- Supplenze interne
- Interventi didattici ed educativi integrativi
- Attivitร funzionali al funzionamento della scuola
Conclusione
La normativa vigente garantisce equilibrio tra il diritto al lavoro del docente supplente e il rispetto delle esigenze organizzative e didattiche della scuola, tutelando in particolare la continuitร educativa per gli studenti.
The post Supplenze dopo il 30 aprile: quando si resta in servizio first appeared on Scuola Mag.



