Riforma Istituti Tecnici

Sottoscrizione ipotesi di contratto 2019-21: ecco tutti i miglioramenti previsti

Importanti e significative sono le acquisizioni che il CCNL registra per il personale della scuola – docenti, ATA, educatori – sia sul piano salariale sia sul piano normativo. Questo accordo integra l’intesa già sottoscritta lo scorso dicembre 2022 che aveva attribuito al personale la parte prevalente delle risorse disponibili per il triennio. Il nuovo contratto – oltre a garantire un ulteriore incremento retributivo – introduce importanti novità sul piano normativo con significative ricadute sulla qualità della prestazione lavorativa.

Agli aumenti salariali e agli arretrati ottenuti con la firma del CCNL a dicembre 2022, si aggiunge un ulteriore incremento delle indennità fisse, in particolare della RPD per i docenti (mediamente 13 euro mensili), del CIA per gli ATA (mediamente 6 euro mensili) e dell’Indennità di direzione per i DSGA (60 euro). Questo incremento aggiuntivo porta complessivamente a 110 euro l’aumento medio mensile ottenuto con il rinnovo contrattuale 2019-2021.

A tutto il personale in servizio nell’a.s. 2022/2023 (compresi i supplenti annuali) è corrisposto un emolumento una tantum pari a 63,84 euro per i docenti e 44,11 per il personale ATA.

Innalzate del 10% tutte le misure dei compensi orari spettanti al personale docente e ATA per le prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo di scuola (FMOF). Innalzate anche le misure delle indennità di bilinguismo e trilinguismo, di lavoro notturno e/o festivo spettanti al personale educativo e ATA delle istituzioni educative. L’indennità di direzione per i DSGA parte variabile sarà integrata in sede di contrattazione integrativa nazionale anche utilizzando le risorse della legge 160/2019 (valorizzazione personale scolastico).

La contrattazione integrativa nazionale potrà individuare deroghe in caso di blocco triennale per i trasferimenti interprovinciali e forme di agevolazioni per i neo assunti docenti e DSGA tutelando particolari categorie quali persone con disabilità, genitori di figli fino a 12 anni, caregiver familiari.

Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ha diritto a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore.

Il CCNL acquisisce il congedo obbligatorio di paternità (10 giorni retribuiti al 100%) precedentemente non previsto per i dipendenti pubblici. L’intero periodo di congedo parentale, e non solo i primi 30 giorni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell’anzianità di servizio. Il termine di preavviso per inoltrare richiesta di fruizione, anche frazionata, del congedo parentale è portato a 5 giorni (erano 15 in precedenza). Alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per ricongiungimento al figlio di età fino a 12 anni, partecipazione che viene estesa anche al caregiver di familiare disabile in situazione di gravità e al personale beneficiario di Legge 104/92 art.21.

È innalzato a 120 giorni (in precedenza 90 giorni) il diritto ad astenersi dal lavoro, nell’arco di tre anni, per la lavoratrice inserita in un percorso di protezione debitamente certificato. Il trattamento economico è quello previsto per il congedo di maternità. La dipendente ha diritto, su richiesta, alla trasformazione da tempo pieno a part-time, nonché ad un successivo rientro a tempo pieno anche in deroga ai tempi di permanenza previsti, a condizione sia presente un posto disponibile.

Si tutela il benessere psicofisico dei lavoratori transgender con l’obiettivo di creare un ambiente inclusivo basato sul valore fondante della pari dignità umana delle persone. Le amministrazioni, tramite un accordo di riservatezza confidenziale, riconoscono l’identità alias su richiesta di coloro che intendono modificare nome e identità nell’espressione della propria autodeterminazione di genere. L’identità alias, al posto del nominativo effettivo, sarà attivata per tutto ciò che riguarda l’organizzazione (cartellino di riconoscimento, credenziali di posta elettronica, tabelle turno-orari…) ma non per i provvedimenti di rilevanza strettamente personale (busta paga, matricola, sottoscrizione di atti…).

Viene aggiunto e specificato che la scuola è una comunità democratica oltre che educante e su questi valori è improntata, per cui opera nel rispetto delle norme generali sull’istruzione emanate dallo Stato, secondo regole e modalità condivise e partecipate da tutte le sue componenti: dirigente scolastico, docenti, ATA, famiglie e alunni/e.

È stato precisato che il periodo di ferie non è riducibile per sciopero, oltre che per malattia e assenze parzialmente retribuite. Questa precisazione si è resa indispensabile a fronte di interpretazioni piuttosto discutibili del diritto di sciopero da parte di alcune amministrazioni.

Per il personale docente è stata prevista la possibilità di accettare una supplenza annuale su posto intero anche per altra tipologia di posto (sostegno) oltre che per altre classi di concorso. Per il personale ATA si prevede la possibilità di accettare una nomina annuale su posto intero di area superiore o, a parità di area, per diverso profilo professionale. È confermata la possibilità di ricevere l’incarico anche su posto docente.

I docenti che partecipano alle attività di formazione sono considerati in servizio a tutti gli effetti. La formazione si svolge in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento. È confermata la fruizione dei cinque giorni/annui con esonero dal servizio e sostituzione. Le ore di formazione sono comprese nelle attività funzionali all’insegnamento e sono remunerate con compensi, anche forfettari da stabilire in contratto d’istituto, a carico del FMOF se ulteriori rispetto al monte ore (40h+40h) destinato alle attività funzionali.

È stato regolato il lavoro a distanza prevedendo due modalità di effettuazione della prestazione lavorativa: il lavoro agile e il lavoro da remoto. Nel primo caso (lavoro agile) le attività di lavoro vengono svolte, previo specifico accordo tra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro ma stabilendo forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi. Nel secondo caso invece la prestazione di lavoro viene effettuata con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza in materia di orario di lavoro. In questo caso l’attività può essere svolta dal domicilio del dipendente o in altro luogo idoneo concordato con l’amministrazione. I lavori che è possibile svolgere da remoto sono individuati dalle stesse amministrazioni previo confronto sindacale.

È stato introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale articolato in 4 aree: Area dei collaboratori; Area degli operatori; Area degli assistenti; Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Per ciascuna area sono stati ridefiniti e aggiornati i profili professionali nonché i titoli di accesso.

Le aree C e D confluiranno nella nuova area dei Funzionari e delle EQ. L’istituzione di questa nuova Area consente di valorizzare il ruolo dei DSGA e di dare una soluzione al problema degli Assistenti amministrativi facenti funzione. Presso ciascuna scuola è istituita una posizione organizzativa di lavoro di DSGA, oggetto di un incarico di Elevata qualificazione (EQ) di durata triennale. A coloro che erano già inquadrati nell’area dei DSGA è garantito l’incarico di DSGA fino alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché la continuità per la stessa sede e il diritto di accesso alla mobilità. Si prevede un incremento dell’indennità di direzione – parte fissa – e parte variabile (in contrattazione integrativa nazionale). Le EQ potranno accedere, oltre ai compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati, anche alle risorse di fonte MIM, purché diverse da quelle del FMOF.

Gli Assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA accederanno all’area dei Funzionari e delle EQ, previo concorso selettivo riservato al personale con almeno 3 anni interi di servizio nella funzione. Dopodiché avranno diritto all’incarico a tempo determinato di EQ di durata triennale, in base alla disponibilità delle sedi dove potranno chiedere la conferma con priorità di scelta.

Viene istituita l’Area degli Operatori i quali, oltre ai compiti spettanti ai Collaboratori scolastici, si occuperanno in particolare dell’assistenza non specialistica agli alunni con disabilità e al supporto ai servizi amministrativi e tecnici. In fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, sarà prevista la possibilità di progressioni dall’area dei Collaboratori a quella degli Operatori con apposita procedura valutativa e in deroga al titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno.