Sostituzione DSGA, ecco le disposizioni del decreto

Si è svolto presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito l’informativa sindacale sullo schema di decreto recante “Disposizioni concernenti i criteri per l’attribuzione di incarichi di sostituzione del titolare di incarico di DSGA”. Ipotesi questa che ricorre qualora il funzionario EQ sia assente dall’inizio e per l’intero anno scolastico fino al 31 agosto o per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi. Oltre all’individuazione dei criteri per il conferimento di incarichi di DSGA l’amministrazione ha inserito sia le modalità di conferimento dell’incarico ad interim su base volontaria che per il conferimento d’ufficio.

Conferimento dell’incarico su base volontaria

L’amministrazione nel caso di più domande procederà all’individuazione del funzionario a cui assegnare l’incarico, attraverso i seguenti criteri in ordine successivo:

a) titolarità di incarico di D.S.G.A. nell’istituzione scolastica nell’anno scolastico più recente;

b) svolgimento dell’incarico ad interim di D.S.G.A. nell’istituzione scolastica nell’anno scolastico più recente;

c) titolarità in istituzione scolastica dello stesso ciclo o, relativamente al secondo ciclo, dello stesso ordine e tipologia della scuola richiesta per il maggior numero di anni.

d) viciniorietà tra l’istituzione scolastica da assegnare e la sede dell’incarico di titolarità;

e) maggiore anzianità di servizio nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione.

f) maggiore anzianità anagrafica.

Modalità di conferimento d’ufficio dell’incarico ad interim

L’amministrazione specifica che, qualora non sia stato possibile provvedere al conferimento dell’incarico di sostituzione su base volontaria a norma dell’articolo 3 dello stesso decreto, il Dirigente preposto all’Ambito territoriale provvede d’ufficio all’individuazione dell’assegnatario dell’incarico, sulla base dei seguenti criteri:

a) titolarità dell’incarico nell’istituzione scolastica nell’anno scolastico più recente;

b) svolgimento dell’incarico ad interim di D.S.G.A. nell’istituzione scolastica nell’anno

scolastico più recente;

c) viciniorietà tra l’istituzione scolastica da assegnare e la sede dell’incarico di titolarità;

d) minore anzianità di servizio nel ruolo;

e) minore anzianità anagrafica

L’incarico ad interim conferito d’ufficio ha carattere obbligatorio e non declinabile, salva la sussistenza di gravi, eccezionali e documentati motivi o la sussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.