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Organico ATA aggiuntivo fino al 2026: c’è l’ufficialità

L’organico ATA aggiuntivo sarà prorogato fino al 2026. Lo prevede il Decreto Anticipi, diventato legge e pubblicato sabato 16 dicembre in Gazzetta Ufficiale. L’organico AATA aggiuntivo sarebbe scomparso il 31 dicembre 2023, ma con il Decreto Anticipi le istituzioni scolastiche coinvolte nell’attuazione del PNRR possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico fino al 30 giugno 2026. I contratti saranno a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici, con spese a carico del PNRR entro i limiti di 60 milioni di euro annui per il 2024 e il 2025, e 36 milioni di euro per il 2026.

Decreto Anticipi, ecco cosa dice la legge

Art. 20-bis (Misure urgenti in materia di istruzione). – 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell’articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell’istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi del PNRR nel limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l’esercizio 2026.

Il Ministero dell’istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell’investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.