ร stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 10 agosto 2023, n. 103, che converte con modifiche il Decreto-Legge n. 69/2023 (cosiddetto โsalva infrazioniโ) contenente โDisposizioni urgenti per lโattuazione di obblighi derivanti da atti dellโUnione europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dellโItaliaโ. Restano confermati i contenuti del decreto legge per quanto riguarda gli interventi su questioni rilevanti per il settore scuola, quali laย ricostruzione di carriera del personale docente e ATA e i destinatari dellaย Carta elettronica per lโaggiornamento e la formazione dei docenti.
Sulleย ricostruzioni di carriera, per i docenti immessi in ruolo a far data dallโanno scolastico 2023/2024 sarร prevista laย valutazione integrale di tutto il periodo di servizio preruoloย prestato, sia ai fini giuridici che economici, senza piรน la limitazione che consente attualmente di riconoscere, nellโambito del complessivo servizio pre ruolo, solo quattro anni per intero, mentre dei rimanenti ne vengono riconosciuti solo i due terzi. Tuttavia occorre considerare che, contemporaneamente, viene abrogato il criterio, stabilito dal comma 11 dellโart. 14 della L. 124/1999, che consente di considerare come equivalente a un intero anno scolastico il servizio di insegnamento prestato per almeno 180 giorni di servizio. Pertanto, a far data dallโanno scolastico 2023/2024, i docenti neo immessi in ruolo che hanno maturato in un anno solo il minimo di 180 giorni otterranno, di fatto, una ricostruzione meno favorevole di coloro che, a paritร di servizio pre-ruolo, lโhanno ottenuta in base alla vecchia formulazione dellโart. 485. ร bene precisare che la formulazione della norma, limitata ai soli effetti economici, non incide invece sul criterio dei 180 giorni come servizio equivalente ai fini giuridici a intero anno.
Sullaย card docenti, si interviene con una modifica alla legge 107/2015 estendendone la fruizione, per lโanno 2023,ย anche ai docenti non di ruolo, limitatamente ai contratti di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (31 agosto). Ciรฒ al fine di rispondere alla contestazione mossa dalla Commissione Europea nei confronti dellโItalia per la disparitร di trattamento riservata ai lavoratori precari.
Considerato che la contestazione mossa dalla Commissione Europea riguarda la disparitร di trattamento tra il personale di ruolo ed il personale precario, e che la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea si รจ espressa a favore del diritto al riconoscimento della Carta docente per tutto il personale con contratto a tempo determinato, senza distinzione alcuna tra i contratti al 30 giugno o al 31 agosto, la modifica non sarร sufficiente a interrompere le azioni di contenzioso, che proprio nella giurisprudenza in sede comunitaria trovano il loro pieno fondamento.




