Immissioni in ruolo per i docenti con la 104/92

La Legge 104/92 riconosce specifici benefici per i docenti che presentano disabilitร  o che assistono familiari con disabilitร  grave. Tali benefici si estendono anche alle immissioni in ruolo, con particolare riferimento alla prioritร  nella scelta della sede di assegnazione e alla deroga al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. รˆ importante notare che il docente che ottiene il riconoscimento della Legge 104/92 dopo aver presentato la domanda di partecipazione al concorso non ha la possibilitร  di modificarla, ma puรฒ comunque beneficiare dei vantaggi previsti dalla legge.

La scelta della sede: come, quando e da chi

Le immissioni in ruolo avvengono attraverso una procedura telematica articolata in due fasi. Durante la prima fase, gli aspiranti docenti sono convocati per esprimere la loro preferenza in merito alla provincia, alla classe di concorso e alla tipologia di posto. In questa fase, il numero degli aspiranti supera il numero di posti disponibili, per permettere eventuali rinunce e scorrimenti delle graduatorie. Pertanto, chi partecipa a questa fase non ha la certezza di essere nominato per il ruolo.

Nella seconda fase, gli aspiranti individuati in seguito alla prima istanza presentano una nuova domanda, indicando nellโ€™ordine di preferenza le scuole in cui desiderano essere assegnati, una volta assegnata la provincia. รˆ in questa fase che entra in gioco la prioritร  nella scelta della sede per i docenti con riconoscimento della Legge 104/92, come stabilito dalle istruzioni operative annuali. La prioritร  si applica esclusivamente per la scelta della sede, e non per lโ€™assegnazione della provincia.

I soggetti che beneficiano della prioritร  nella scelta della sede

La prioritร  nella scelta della sede riguarda i docenti appartenenti a specifiche categorie riconosciute dalla Legge 104/92, a partire dai docenti con disabilitร  personale grave. La legge prevede la seguente suddivisione per lโ€™accesso ai benefici:

  1. Art. 21, Legge 104/92: docenti con disabilitร  personale e un grado di invaliditร  superiore ai due terzi o con minorazioni riconosciute.
  2. Art. 33, comma 6, Legge 104/92: docenti con disabilitร  personale grave.
  3. Art. 33, commi 5 e 7, Legge 104/92: docenti che assistono familiari con disabilitร  grave, come figli, coniugi o genitori di persone con gravi disabilitร .

Queste categorie di docenti possono esercitare il diritto alla prioritร  nella scelta della sede, a condizione che abbiano presentato la domanda di partecipazione al concorso prima del riconoscimento della Legge 104/92. Inoltre, il recente Decreto Legislativo 105/2022 ha eliminato la figura del referente unico, permettendo a piรน familiari di assistere la stessa persona con disabilitร  grave.

La deroga al vincolo triennale nella scuola di assunzione

Un altro importante beneficio per i docenti neoassunti riguarda la deroga al vincolo triennale, che obbliga i docenti a rimanere nella scuola di assunzione per almeno tre anni. Questa deroga si applica a chi ha ottenuto il riconoscimento della Legge 104/92 successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione al concorso. In altre parole, il docente che riceve il riconoscimento della Legge 104/92 dopo aver presentato la domanda puรฒ essere esonerato dal vincolo triennale.

Il vincolo triennale, previsto dal Decreto Legislativo n. 59/2017 e successivamente modificato dal Decreto Legge 36/2022, riguarda i docenti che vengono assunti a tempo indeterminato nelle scuole dellโ€™infanzia, primaria e secondaria. Esistono perรฒ delle eccezioni, come nel caso dei docenti che assistono persone con disabilitร  grave o che sono in situazioni di soprannumero o esubero, i quali possono beneficiare della deroga. Inoltre, il vincolo รจ esteso di un anno per i docenti che non sono abilitati e devono completare il percorso di formazione.

Chi รจ escluso dal vincolo triennale e le possibilitร  durante il vincolo

Non tutti i docenti sono soggetti al vincolo triennale. Sono esclusi dal vincolo, per esempio, i docenti in soprannumero o esubero e quelli con disabilitร  grave che assistono familiari con disabilitร , se il riconoscimento della legge avviene successivamente al termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Durante i tre anni di vincolo, i docenti possono comunque richiedere lโ€™assegnazione provvisoria o lโ€™utilizzazione nella provincia di titolaritร , nonchรฉ accettare supplenze su posti diversi dalla titolaritร , a condizione di aver superato lโ€™anno di prova.

Ulteriori deroghe e considerazioni finali

Oltre alle deroghe giร  menzionate, sono previsti ulteriori casi in cui il vincolo triennale puรฒ essere superato, come stabilito dallโ€™Accordo tra il Ministero dellโ€™Istruzione e le Organizzazioni Sindacali del 21 febbraio 2024, e riportato nellโ€™OM 30/2024. Inoltre, il TFA sostegno non verrร  valutato per il calcolo del vincolo triennale, in quanto la commissione di concorso considera solo i titoli dichiarati al momento della partecipazione.

In sintesi, a partire dallโ€™anno scolastico 2023/24, i docenti neoassunti sono soggetti al vincolo triennale nella scuola di assunzione. Tuttavia, grazie alle disposizioni previste dalla Legge 104/92 e alle deroghe normative, i docenti con disabilitร  o che assistono familiari con disabilitร  grave possono usufruire di vantaggi significativi, come la prioritร  nella scelta della sede e la deroga al vincolo triennale.

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