Esami di Stato 2023/24: pubblicate l’ordinanza Ministeriale e la nota per la formazione delle commissioni

Dopo il ritorno alla normalità post pandemica dell’Esame di Stato nell’anno scolastico 2022/23, l’Ordinanza Ministeriale 55 del 22 marzo 2024 mantiene inalterato l’impianto che disciplina lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024: due prove scritte a carattere nazionale, colloquio in chiave multidisciplinare, terza prova solo per gli indirizzi in cui è prevista.

Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2023/2024, è il seguente:

  • mercoledì 19 giugno 2024 alle ore 8:30 prima prova scritta della durata di sei ore;
  • giovedì 20 giugno 2024 seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica la cui durata dipende dai quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018. Per i soli istituti professionali del vigente ordinamento, poiché si tratta di un’unica prova integrata, la cui parte ministeriale contiene la “cornice nazionale generale di riferimento” (D.M.15 giugno 2022, n. 164), la seconda prova scritta è predisposta secondo le specifiche modalità indicate all’art. 20 commi 3-6 dell’O.M. n. 55/2024;
  • martedì 25 giugno 2024, dalle ore 8:30 terza prova scritta negli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac, EsaBac techno e nei licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.

Le discipline oggetto della seconda prova scritta per tutti i percorsi di studio, fatta eccezione per gli istituti professionali del vigente ordinamento, sono state individuate dal DM 10 del 26 gennaio 2024.

Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto:

  • delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente
  • delle esperienze svolte nell’ambito dei PCTO o dell’apprendistato di primo livello criticamente correlate, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, al percorso di studi seguito e al PECUP
  • delle competenze di Educazione civica maturate come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.

Ogni commissione d’esame opera su due classi, è composta da:

  • un presidente esterno all’istituzione scolastica – presentazione istanza dal 27 marzo al 12 aprile
  • tre membri esterni – presentazione istanza dal 27 marzo al 12 aprile
  • tre membri interni individuati, per ciascuna delle due classi abbinate, nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline – designati dai consigli di classe entro il 5 aprile 2024.

Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria il 17 giugno 2024 alle ore 8:30 presso l’istituto di assegnazione. Nel caso in cui la commissione operi su due sedi, la riunione plenaria si svolge presso la prima sede della commissione.

In considerazione del carattere nazionale dell’esame di Stato, le scuole non possono individuare commissari interni in relazione:

  • agli insegnamenti dei licei di cui all’art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89
  • agli insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88
  • agli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche introdotti tramite la quota di autonomia o gli spazi di flessibilità, di cui alle Linee guida dei nuovi percorsi di istruzione professionale adottate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 agosto 2019, n.766.
  • alla disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell’insegnamento

 

Un commissario interno qualora sia un docente che insegna in più classi terminali, può essere designato per un numero di commissioni/classi non superiore a due e appartenenti alla stessa commissione.

Il docente designato come commissario, qualora fruisca delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha la facoltà di non accettare la designazione.

Fermo restando che non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati, le sostituzioni di componenti le commissioni che si dovessero rendere necessarie sono disposte, sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, dal dirigente/coordinatore nel caso dei membri interni e dall’USR nel caso dei presidenti e dei membri esterni.

Con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, il personale utilizzabile per le sostituzioni rimane a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2024, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.