Maestra condannata per i suoi metodi definiti irruenti

Docente assente per 20 anni su 24 di servizio: “Nessuna destituzione”

Ha affidato la propria difesa a un comunicato stampa, pubblicato sul Corriere della Calabria, la docente assente per 20 anni su 24 di servizio, destituita per inettitudine dalla Corte di Cassazione.

โ€œLa vicenda – si legge nella nota – si snoda lungo un percorso che inizia alcuni anni fa ed ha come pietre miliariย  la sentenza n. 228/2018 del Tribunale civile sez. lavoro di Venezia che ha delineato con chiarezza il contesto e le atmosfere nei quali si sono svolti i fatti di causa e che ha accertato โ€œlโ€™illegittimitร  del provvedimento di dispensa emessoโ€ nei confronti della professoressa a tempo indeterminato dal suo dirigente scolastico alla sede di Chioggia, condannando il Miur al reintegro, alla ricostruzione della carriera ed a tutte le spese di giudizio; il ricorso in appello del Ministero dellโ€™Istruzione โ€“ che non riuscendo ad argomentare in cosa consista lโ€™incapacitร  didattica nei riguardi di una docente ultra specializzata e a tempo indeterminato come lei, ha letteralmente virato le accuse verso la conta, peraltro inveridica, delle assenze giungendo ad affermare che la stessa ha conseguito tutti i suoi titoli โ€˜per assentarsi dal servizioโ€™ โ€“ che si รจ concluso con la sentenza n. 488/2021 della Corte dโ€™Appello di Venezia che ha riformato la sentenza di primo grado; il ricorso in Cassazione della docente che si รจ concluso con la sentenza epocale Cass. Civ. Sez. lavoro n.17897 alla quale chi ne aveva interesse ha sciolto gli omissis sulle generalitร  apposti nella versione pubblicata dalla Corte, cosรฌ gettando in un belluino anfiteatro la professoressa, docente particolarmente formata che ha avuto la sola colpa di ritrovarsi ad insegnare nel posto sbagliato”.

โ€œVeniamo alla sentenza della Suprema Corte, al centro dellโ€™attenzione dei media – prosegue il comunicato stampa -. La docente, diversamente da quanto reso noto e diffuso, non ha subito alcun provvedimento di โ€˜destituzioneโ€™ da parte del Ministero dellโ€™Istruzione essendole stata contestata dal proprio dirigente scolastico โ€“ esclusivamente โ€“ lโ€™โ€™incapacitร  didatticaโ€™. Ci si soffermerร  in altro comunicato sullโ€™istituto giuridico dellโ€™โ€™incapacitร  didatticaโ€™ e โ€“ propriamente ed in modo specifico โ€“ sulla fondatezza di tale contestazione alla docente, in possesso di numerosissimi titoli di studio, anche relativi alla didattica, conseguiti presso diverse Universitร  Statali sul territorio nazionale, nonchรฉ a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato da numerosissimi anni. Quanto si legge nella sentenza di Cassazione, riportante la sentenza dโ€™appello, ovvero che โ€˜La Corte dโ€™appello di Venezia con sentenza n. 488 del 2021, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva lโ€™impugnazione del Ministero e rigettava la domanda della lavoratrice, ritenendo legittimo il provvedimento di destituzione emesso ai sensi dellโ€™art. 512 del d.lgs. n. 297 del 1994โ€™ รจ โ€“ totalmente โ€“ non rispondente a veritร  fondata in diritto. E, difatti, non esiste alcun โ€˜provvedimento di destituzione emessoโ€™ nei riguardi della professoressa. Peraltro, clamorosamente, lโ€™articolo di legge citato, cioรจ lโ€™ art. 512 del d.lgs. n. 297 del 1994 non riguarda la destituzione. A conferma di ciรฒ, si sottolinea che il prefato art. 512 del D.Lgs. 297/94 รจ titolato e recita come di seguito: โ€˜Art. 512 โ€“ Dispensa dal servizio โ€“ Il personale di cui al presente titolo, รจ dispensato dal servizio per inidoneitร  fisica o incapacitร  o persistente insufficiente rendimento’โ€.

โ€œNon vi รจ dubbio alcuno, pertanto, che diversamente da quanto affermato nella sentenza di Cassazione – conclude la nota -, lโ€™invocato articolo 512 del D. Lgs. 297/1994 non riguarda la destituzione bensรฌ la dispensa (mentre lโ€™istituto giuridico della destituzione รจ normato dallโ€™art. 498 dello stesso D. Lgs); alcun โ€˜provvedimento di destituzioneโ€™ รจ mai stato โ€™emesso ai sensi dellโ€™art. 512 del d.lgs. n. 297 del 1994โ€ฒ a carico della prof. La โ€˜destituzioneโ€™ della professoressa di cui non vi รจ cenno alcuno nella sentenza di primo grado โ€“ e che appare dal nulla per la prima volta nella sentenza dโ€™appello poi pedissequamente riportata nella sentenza di Cassazione โ€“ รจ priva di qualsivoglia fondamento giuridico. La destituzione costituisce la piรน grave delle sanzioni disciplinari a carico degli impiegati civili dello Stato ma la professoressa non ha mai ricevuto una sanzione disciplinare nella sua carriera. La destituzione โ€“ per leggi dello Stato alla cui osservanza i giudici della Corte dโ€™Appello di Venezia e della Cassazione sono tenuti โ€“ รจ inflitta, riguardo al personale della scuola, ai sensi dellโ€™โ€™art. 498 โ€“ Destituzioneโ€™, del Decreto Legislativo n. 297/94, testo unico in materia, quale ultimo e piรน grave dei provvedimenti disciplinari, esclusivamente nei seguenti casi, dettagliatamente e puntualmente circoscritti:

  • a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
    b) per attivitร  dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
    c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
    d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nellโ€™esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
    e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
    f) per gravi abusi di autoritร . Di nessuna di queste condotte si รจ resa responsabile la professoressa, nessuna di queste condotte le รจ mai stata contestata nel corso di nessun procedimento disciplinare. La professoressa, dunque, non soltanto non ha mai subito la โ€˜destituzioneโ€™ da parte dellโ€™amministrazione di appartenenza ma non ha mai subito โ€“ in senso assoluto โ€“ alcun provvedimento disciplinare in tutta la propria carriera.

Poichรฉ non esiste โ€“ nelle leggi dello Stato italiano โ€“ una โ€˜destituzione non disciplinareโ€™, la professoressa, tecnicamente, non puรฒ essere โ€˜destituitaโ€™. La โ€˜destituzioneโ€™ della professoressa รจ, dunque, una mera, mostruosa ed abnorme, โ€˜creaturaโ€™ partorita nonostante le leggi dello Statoโ€.