Concorso IRC, istruzioni operative

Il Ministero ha emanato la nota relativa alle istruzioni operative per la gestione delle domande di partecipazione alle procedure straordinarie IRC per la scuola dellโ€™infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Con riferimento ai titoli di qualificazione professionale che devono essere ritenuti validi, la nota chiarisce che lโ€™anno di servizio nellโ€™insegnamento della religione cattolica non รจ costitutivo della validitร  del titolo e, pertanto, il titolo รจ valido a prescindere dalla dichiarazione resa sullโ€™anno di servizio. Qualora il candidato abbia dichiarato lโ€™anno di servizio ai fini della validitร  del titolo, gli Uffici dovranno inserire il suddetto anno tra i titoli di servizio al fine della successiva attribuzione del punteggio da parte delle commissioni giudicatrici.

Lโ€™anzidetta problematica si presenta, prevalentemente, per i seguenti titoli:

Diploma accademico di magistero in scienze religiose;

Diploma di scienze religiose;

Diploma di scienze religiose + Laurea di II livello dellโ€™ordinamento universitario italiano;

Diploma di scuola secondaria superiore + almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI.

Baccalaureato in Teologia nelle sue specializzazioni;

Licenza o dottorato in Teologia nelle sue specializzazioni; Scienze Bibliche o Sacra Scrittura; Missiologia.

Con riferimento ai titoli per i quali lโ€™anno di servizio รจ costitutivo della validitร  dei medesimiย (titoli validi con un anno di servizio tra il 2007 e il 2012), gli Uffici dovranno:

accertare che lโ€™anno di servizio dichiarato sia effettivamente utile alla validitร  del titolo;

in caso negativo, verificare che tra gli anni di servizio inseriti nella sezione โ€œtitoli di servizioโ€ sia presente lโ€™anno di servizio necessario a validare il titolo: in tale ipotesi lโ€™anno di servizio costitutivo della validitร  del titolo andrร  inserito in sostituzione dellโ€™anno di servizio dichiarato

Lโ€™anzidetta problematica si presenta prevalentemente per i seguenti titoli:

Diploma quadriennale di istituto magistrale o titolo di studio quinquennale riconosciuto equivalente a seguito dellโ€™attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dellโ€™art. 278 del D.Lgs. 297/94, valido quale titolo di accesso alla scuola primaria e alla scuola dellโ€™infanzia;

Diploma triennale di scuola magistrale o titolo di studio quinquennale riconosciuto equivalente a seguito dellโ€™attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dellโ€™articolo 278 del decreto legislativo n. 297 del 1994, valido quale titolo di accesso alla scuola dellโ€™infanzia;

Diploma di laurea in scienze della formazione primaria;

Con riferimento ai titoli di baccalaureato, licenza o dottorato in scienze ecclesiastiche orientali, liturgia, diritto canonico, storia ecclesiastica, se ottenuti entro il 30/10/2012, lโ€™anno di servizio nellโ€™insegnamento della religione cattolica non รจ costitutivo della validitร  del titolo e, pertanto, il titolo รจ valido a prescindere dalla dichiarazione resa sullโ€™anno di servizio.

Qualora il candidato abbia dichiarato lโ€™anno di servizio ai fini della validitร  del titolo, gli Uffici procederanno ad inserire lโ€™ anno tra i titoli di servizio al fine della successiva attribuzione del punteggio da parte delle commissioni giudicatrici.

Qualora invece questi titoli, validi per lโ€™Intesa del 1985 ma non piรน validi per il DPR 175/2012, siano stati conseguiti tra il 31/10/2012 e la fine dellโ€™a.a. 2016/17, essi sono validi solo se in possesso di almeno un anno di insegnamento dal 2007/08: un anno di servizio va dunque considerato fra i titoli di accesso.

Indicazioni per la convalida delle istanze dei candidati al concorso IRC per la scuola secondaria di I e di II grado

Con riferimento ai titoli di qualificazione professionale che risultano validi, la nota chiarisce che lโ€™anno di servizio nellโ€™insegnamento della religione cattolica non รจ costitutivo della validitร  del titolo e, pertanto, il titolo รจ valido a prescindere dalla dichiarazione resa sullโ€™anno di servizio. Qualora il candidato abbia dichiarato lโ€™anno di servizio ai fini della validitร  del titolo, gli Uffici dovranno inserire il suddetto anno tra i titoli di servizio al fine della successiva attribuzione del punteggio da parte delle commissioni giudicatrici.

Lโ€™anzidetta problematica si presenta, prevalentemente, per i seguenti titoli:

Diploma accademico di magistero in scienze Religiose;

Attestato di compimento del regolare corso di studi in un seminario maggiore;

Baccalaureato in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche;

Diploma di scienze Religiose + Laurea di II livello dellโ€™ordinamento universitario italiano;

Diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana + Laurea di II livello dellโ€™ordinamento universitario italiano;

Dottorato in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche;

Licenza in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche.

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