Il Ministero ha emanato la nota relativa alle istruzioni operative per la gestione delle domande di partecipazione alle procedure straordinarie IRC per la scuola dellโinfanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.
Con riferimento ai titoli di qualificazione professionale che devono essere ritenuti validi, la nota chiarisce che lโanno di servizio nellโinsegnamento della religione cattolica non รจ costitutivo della validitร del titolo e, pertanto, il titolo รจ valido a prescindere dalla dichiarazione resa sullโanno di servizio. Qualora il candidato abbia dichiarato lโanno di servizio ai fini della validitร del titolo, gli Uffici dovranno inserire il suddetto anno tra i titoli di servizio al fine della successiva attribuzione del punteggio da parte delle commissioni giudicatrici.
Lโanzidetta problematica si presenta, prevalentemente, per i seguenti titoli:
Diploma accademico di magistero in scienze religiose;
Diploma di scienze religiose;
Diploma di scienze religiose + Laurea di II livello dellโordinamento universitario italiano;
Diploma di scuola secondaria superiore + almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI.
Baccalaureato in Teologia nelle sue specializzazioni;
Licenza o dottorato in Teologia nelle sue specializzazioni; Scienze Bibliche o Sacra Scrittura; Missiologia.
Con riferimento ai titoli per i quali lโanno di servizio รจ costitutivo della validitร dei medesimiย (titoli validi con un anno di servizio tra il 2007 e il 2012), gli Uffici dovranno:
accertare che lโanno di servizio dichiarato sia effettivamente utile alla validitร del titolo;
in caso negativo, verificare che tra gli anni di servizio inseriti nella sezione โtitoli di servizioโ sia presente lโanno di servizio necessario a validare il titolo: in tale ipotesi lโanno di servizio costitutivo della validitร del titolo andrร inserito in sostituzione dellโanno di servizio dichiarato
Lโanzidetta problematica si presenta prevalentemente per i seguenti titoli:
Diploma quadriennale di istituto magistrale o titolo di studio quinquennale riconosciuto equivalente a seguito dellโattuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dellโart. 278 del D.Lgs. 297/94, valido quale titolo di accesso alla scuola primaria e alla scuola dellโinfanzia;
Diploma triennale di scuola magistrale o titolo di studio quinquennale riconosciuto equivalente a seguito dellโattuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dellโarticolo 278 del decreto legislativo n. 297 del 1994, valido quale titolo di accesso alla scuola dellโinfanzia;
Diploma di laurea in scienze della formazione primaria;
Con riferimento ai titoli di baccalaureato, licenza o dottorato in scienze ecclesiastiche orientali, liturgia, diritto canonico, storia ecclesiastica, se ottenuti entro il 30/10/2012, lโanno di servizio nellโinsegnamento della religione cattolica non รจ costitutivo della validitร del titolo e, pertanto, il titolo รจ valido a prescindere dalla dichiarazione resa sullโanno di servizio.
Qualora il candidato abbia dichiarato lโanno di servizio ai fini della validitร del titolo, gli Uffici procederanno ad inserire lโ anno tra i titoli di servizio al fine della successiva attribuzione del punteggio da parte delle commissioni giudicatrici.
Qualora invece questi titoli, validi per lโIntesa del 1985 ma non piรน validi per il DPR 175/2012, siano stati conseguiti tra il 31/10/2012 e la fine dellโa.a. 2016/17, essi sono validi solo se in possesso di almeno un anno di insegnamento dal 2007/08: un anno di servizio va dunque considerato fra i titoli di accesso.
Indicazioni per la convalida delle istanze dei candidati al concorso IRC per la scuola secondaria di I e di II grado
Con riferimento ai titoli di qualificazione professionale che risultano validi, la nota chiarisce che lโanno di servizio nellโinsegnamento della religione cattolica non รจ costitutivo della validitร del titolo e, pertanto, il titolo รจ valido a prescindere dalla dichiarazione resa sullโanno di servizio. Qualora il candidato abbia dichiarato lโanno di servizio ai fini della validitร del titolo, gli Uffici dovranno inserire il suddetto anno tra i titoli di servizio al fine della successiva attribuzione del punteggio da parte delle commissioni giudicatrici.
Lโanzidetta problematica si presenta, prevalentemente, per i seguenti titoli:
Diploma accademico di magistero in scienze Religiose;
Attestato di compimento del regolare corso di studi in un seminario maggiore;
Baccalaureato in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche;
Diploma di scienze Religiose + Laurea di II livello dellโordinamento universitario italiano;
Diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana + Laurea di II livello dellโordinamento universitario italiano;
Dottorato in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche;
Licenza in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche.
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