Carta docente

Carta docenti, altri tribunali riconoscono il bonus per i precari. Anief: “Questa è la strada”

Carta docenti: riconosciuto il bonus per i precari. Sempre più tribunali riconoscono il diritto dei docenti precari a percepire la Carta docente, il contributo di 500 euro annui utile alla formazione degli insegnanti. Anche grazie alle lotte dei sindacati, sempre più precari si vedono riconosciuta la possibilità di percepire la somma che diventa importante soprattutto se il docente ha prestato servizio per più anni scolastici.

La Cassazione, non la sentenza n. 29962/2023, interrogata in via pregiudiziale, afferma quattro importanti principi di diritto cui dovrà attenersi il Tribunale”. Infatti, “la Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l’acquisito di beni o servizi formativi, spetta anche agli insegnanti non di ruolo con incarichi annuali. E qualora non l’abbiano ricevuta hanno diritto all’adempimento in forma specifica per un valore corrispondente. Se invece sono usciti dal sistema scolastico gli spetta un risarcimento (per i danni allegati). La prescrizione dell’azione, poi, è quinquennale per l’adempimento in forma specifica e decennale per il risarcimento. Sono i principi di diritto affermati dalla Cassazione, sentenza n. 29962/2023, interpellata in via pregiudiziale dal Tribunale di Taranto (ordinanza del 24 aprile 2023)”.

La carta può essere utilizzata per l’acquisto di libri e riviste utili all’aggiornamento professionale; hardware e software; corsi di aggiornamento, di laurea o post laurea e master; teatro; cinema; musei; e più in generale per iniziative coerenti con il piano triennale formativo.

L’articolo della Sezione Lavoro esplora il tema per oltre 40 pagine, concentrandosi sulla questione dell'”astrattezza” cui il Collegio del rinvio pregiudiziale deve conformarsi nella propria pronuncia. Nel corso di questa analisi, emergono quattro principi di diritto fondamentali.

**Principio 1: Carta Docente e Incarichi Annuali**

La Carta Docente, secondo l’articolo 1, comma 121, L. 107/2015, è assegnata ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto. Questo si applica in base all’articolo 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o per incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno, secondo l’articolo 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999. La presentazione precedente o meno di una domanda diretta al Ministero non influisce su questa attribuzione.

**Principio 2: Adempimento in Forma Specifica**

Per i docenti a cui il beneficio della Carta Docente non è stato riconosciuto tempestivamente e che, al momento della pronuncia giudiziale, sono interni al sistema delle docenze scolastiche, spetta l’adempimento in forma specifica. Ciò significa l’attribuzione della Carta Docente secondo il suo sistema proprio e per un valore equivalente a quello perduto, con interessi o rivalutazione, come stabilito dall’articolo 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994.

**Principio 3: Risarcimento per Fuoriusciti dal Sistema**

Per i docenti a cui il beneficio non è stato riconosciuto tempestivamente e che, al momento della pronuncia giudiziale, sono fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, spetta un risarcimento per i danni allegati. Il giudice del merito può ammettere una liquidazione equitativa, considerando le circostanze specifiche del caso.

**Principio 4: Prescrizione e Decorrenza dei Termini**

L’azione di adempimento in forma specifica per l’attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale, contando dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito. Per le azioni risarcitorie, la prescrizione è decennale e il termine parte dalla data della fuoriuscita dal sistema scolastico per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze.


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