
Sentenza record a Roma a favore di una docente che ha chiesto la Carta del docente: il giudice le ha dato piena ragione, premiando la linea difensiva del sindacato Anief e condannando il Ministero a risarcire lโinsegnante con ben 3.500 euro piรน interessi, pari a sei annualitร da supplente che vanno dal 2016 al 2023.
La sentenza
Nella sentenza il giudice del lavoro ha ricordato piรน espressioni giudiziarie favorevoli ai precari, tra cui quella recente della โSuprema Corteโ che con โsentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.โ di fatto โha chiarito che โla destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si รจ detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, piรน intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termineโ.
La stessa โCorte di Giustiziaโ il โ18 maggio 2022โ ha premesso โche il beneficio della Carta Docenti attenga allโambito delle โcondizioni di impiegoโ (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un ยซlavoro identico o simileยป e quindi di comparabilitร (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dellโaccordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perchรฉ frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciรฒ comporta sotto il profilo della cura della paritร di trattamento in questo ambitoโ.
Il contenuto
โร allora evidente โ si legge ancora nella sentenza โ che lโavere il legislatore riferito quel beneficio allโโanno scolasticoโ non consente di escludere da unโidentica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo lโordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamentoโ.
Infine, ma non certo per importanza, il giudice ha ribadito che โCorte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dallโart.282 D.lgs n. 297/1994 nonchรฉ dallโart. 63 e dallโart.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti รจ obbligatoria, permanente e strutturaleโ e che quindi โlโAmministrazione รจ tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunitร che garantiscano la formazione in servizioโ di tutto il personale docente, precari compresi.
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