
ร ancora una volta lโordinanza del 18 maggio 2022 della Sesta Sezione della Corte di Giustizia U.E. a spostare la bilancia a favore dei docenti precari che chiedono la Carta del docente attraverso i legali Anief: cosรฌ รจ andata pure per il Tribunale di Roma che nel condannare il Ministero a pagare 2.000 euro ad una docente che ha presentato ricorso con Anief, ha ricordato come la Corte abbia โpreso le mosse dallโanalisi delle principali fonti normative interne allโordinamento italiano e, segnatamenteโ quali โlโart. 282 del D.Lgs. 297/1994โ con โle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e gradoโ; lโart. 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 4 agosto 1995 ai sensi del quale โla partecipazione ad attivitร di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalitร ; lโart. 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 27 novembre 2007 che, al comma 1, prevede che โlโAmministrazione รจ tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunitร che garantiscano la formazione in servizioโ; quindi, lโart. 1, comma 121, della L. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), che istituisce la Carta elettronica per lโaggiornamento e la formazione del docente; il comma 124 dello stesso art. 1;lโart. 2, commi 4 e 5, del D.P.C.M. del 23.9.2015โ.
Esaminate le fonti normative, โla Corte di Giustizia U.E.โ รจ giunta alla conclusione inequivocabile che โlโindennitร prevista dallโart. 1, comma 121, della L. 107/2015 debba essere considerata come rientrante tra le โcondizioni di impiegoโ ai sensi della clausola 4, punto 1, dellโaccordo quadro (punti 35-38) ed escludendo che la โmera natura temporaneaโ dei rapporti possa costituire una โragione oggettivaโ (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un โlavoro identico o simileโ e quindi di comparabilitร (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dellโaccordo quadro ed il principio di non discriminazione ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
Il Tribunale di Roma ha scritto che โsu taluni degli aspetti maggiormente controversi della normativa, ha fatto chiarezza Cass. 29961/2023 pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto ai sensi dellโart. 363bis c.p.c.โ, i cui passaggi โrilevanti ai nostri finiโ sono il โdiritto-dovere formativo che riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella Normativaโ; la โstretta connessione della Carta con il piano formativo ed al nesso con la didatticaโ; lโart. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 103/2023, con la quale il beneficio รจ stato esteso โper lโanno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibileโ; il fatto che la โCarta venga associata dalla stessa norma istitutiva ad โiniziative coerentiโ con il Piano triennale dellโofferta formativa (c.d. PTOF)โ, al cui interno รจ prevista la โconnessione integrata tra operato dei docenti e finalitร educativeโ.
Ancora il Tribunale del lavoro di Roma, sempre a seguito dellโintervento della Cassazione di fine 2023, ha evidenziato che la Carta del docente โnon esaurisce il novero dei possibili interventi formativi, si รจ affermato che essa spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attivitร didattiche. Si tratta, rispettivamente, delle
supplenze annuali cc.dd. su โorganico di dirittoโ, riguardanti posti disponibili e vacanti entro la data del 31 dicembre, con scadenza al termine dellโanno scolastico, e delle supplenze cc.dd. su โorganico di fattoโ, con scadenza al 30 giugno, cioรจ โfino al termine delle attivitร didatticheโ, in cui il presupposto non รจ la vacanza del posto ma la sua effettiva disponibilitร . In entrambi i casi, disciplinati dallโart. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, la relazione tra supplenze e didattica annua รจ chiaramente enunciataโ.
Per il giudice del lavoro di Roma, dunque, i docenti precari su organico di diritto e di fatto sono โda ogni punto di vista comparabiliโ con i colleghi di ruolo: pertanto โva rimossa ogni diversitร di trattamento, quindi disapplicato lโart. 1, comma 121, L. 107/2015 per contrasto con il principio di paritร di trattamento di cui allโart. 4, punto 1, dellโAccordo Quadroโ della Corte di Giustizia Europea. Pertanto, โcosรฌ illustrati i termini della questione, รจ evidente che, a fronte di una perfetta comparabilitร delle situazioni, dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, risalta una ingiustificata differenza di trattamento essendo i docenti a termine esclusi dal โvantaggio finanziarioโ di cui allโart. 1, comma 121, L. 107/2015.โ
Infine il giudice di Roma ha rilevato che anche il Consiglio Stato, Sezione Settima, con sentenza n. 1842/2022, โpronunciandosi su fattispecie identica, ha definito il sistema di formazione delineato dalla normativa interna come un sistema โa doppia trazioneโ, โquella dei docenti di ruolo, la cui formazione รจ obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con lโerogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietร e, dunque, alcun sostegno economicoโ ma un tale sistema โcollide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attivitร volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di piรน, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.. Per tale ragione, il Consiglio di Stato ha annullato gli atti in quella sede impugnati (il d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015) nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dallโerogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietร di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.โ.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, โรจ evidente ormai che tutte le supplenze annuali, anche su organico di fatto, abbiano valenza utile a chiedere la Carta del docente: le espressioni emesse da Consiglio di Stato,Corte di Giustizia Europea e Corte di Cassazione non lasciano spazio a dubbi: diventa allora importante che tutti i supplenti o ex supplenti con almeno 150 giorni di insegnamento svolti per anno scolastico presentino ricorso gratuito con Anief, in modao da recuperare fino a 3.500 euro piรน gli interessi maturati. Attenzione perรฒ โ conclude Pacifico โ a non attendere oltre cinque anni dalla stipula del contratto a tempo determinatoโ.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROMA
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso e, previa disapplicazione del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del d.P.C.M. del 28.11.2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dellโAccordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale โ CES, CEEP e UNICE โ e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), accertato il diritto della parte ricorrente, condanna il Ministero dellโIstruzione ad erogare alla docente la Carta elettronica per lโaggiornamento e la formazione di cui allโart. 1, comma 121, L. 107/2015 con accredito dellโimporto di โฌ 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 giร trascorsi (cadauno);
 - condanna il Ministero dellโIstruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi โฌ 1.029,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione.
 
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