Carta docente, 2.000 euro riconosciuti a un precario

รˆ ancora una volta lโ€™ordinanza del 18 maggio 2022 della Sesta Sezione della Corte di Giustizia U.E. a spostare la bilancia a favore dei docenti precari che chiedono la Carta del docente attraverso i legali Anief: cosรฌ รจ andata pure per il Tribunale di Roma che nel condannare il Ministero a pagare 2.000 euro ad una docente che ha presentato ricorso con Anief, ha ricordato come la Corte abbia โ€œpreso le mosse dallโ€™analisi delle principali fonti normative interne allโ€™ordinamento italiano e, segnatamenteโ€ quali โ€œlโ€™art. 282 del D.Lgs. 297/1994โ€ con โ€œle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e gradoโ€; lโ€™art. 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 4 agosto 1995 ai sensi del quale โ€œla partecipazione ad attivitร  di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalitร ; lโ€™art. 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 27 novembre 2007 che, al comma 1, prevede che โ€˜lโ€™Amministrazione รจ tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunitร  che garantiscano la formazione in servizioโ€; quindi, lโ€™art. 1, comma 121, della L. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), che istituisce la Carta elettronica per lโ€™aggiornamento e la formazione del docente; il comma 124 dello stesso art. 1;lโ€™art. 2, commi 4 e 5, del D.P.C.M. del 23.9.2015โ€.

Esaminate le fonti normative, โ€œla Corte di Giustizia U.E.โ€ รจ giunta alla conclusione inequivocabile che โ€œlโ€™indennitร  prevista dallโ€™art. 1, comma 121, della L. 107/2015 debba essere considerata come rientrante tra le โ€œcondizioni di impiegoโ€ ai sensi della clausola 4, punto 1, dellโ€™accordo quadro (punti 35-38) ed escludendo che la โ€œmera natura temporaneaโ€ dei rapporti possa costituire una โ€œragione oggettivaโ€ (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un โ€œlavoro identico o simileโ€ e quindi di comparabilitร  (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dellโ€™accordo quadro ed il principio di non discriminazione ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.

Il Tribunale di Roma ha scritto che โ€œsu taluni degli aspetti maggiormente controversi della normativa, ha fatto chiarezza Cass. 29961/2023 pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto ai sensi dellโ€™art. 363bis c.p.c.โ€, i cui passaggi โ€œrilevanti ai nostri finiโ€ sono il โ€œdiritto-dovere formativo che riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella Normativaโ€; la โ€œstretta connessione della Carta con il piano formativo ed al nesso con la didatticaโ€; lโ€™art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 103/2023, con la quale il beneficio รจ stato esteso โ€œper lโ€™anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibileโ€; il fatto che la โ€œCarta venga associata dalla stessa norma istitutiva ad โ€œiniziative coerentiโ€ con il Piano triennale dellโ€™offerta formativa (c.d. PTOF)โ€, al cui interno รจ prevista la โ€œconnessione integrata tra operato dei docenti e finalitร  educativeโ€.

Ancora il Tribunale del lavoro di Roma, sempre a seguito dellโ€™intervento della Cassazione di fine 2023, ha evidenziato che la Carta del docente โ€œnon esaurisce il novero dei possibili interventi formativi, si รจ affermato che essa spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attivitร  didattiche. Si tratta, rispettivamente, delle

supplenze annuali cc.dd. su โ€œorganico di dirittoโ€, riguardanti posti disponibili e vacanti entro la data del 31 dicembre, con scadenza al termine dellโ€™anno scolastico, e delle supplenze cc.dd. su โ€œorganico di fattoโ€, con scadenza al 30 giugno, cioรจ โ€œfino al termine delle attivitร  didatticheโ€, in cui il presupposto non รจ la vacanza del posto ma la sua effettiva disponibilitร . In entrambi i casi, disciplinati dallโ€™art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, la relazione tra supplenze e didattica annua รจ chiaramente enunciataโ€.

Per il giudice del lavoro di Roma, dunque, i docenti precari su organico di diritto e di fatto sono โ€œda ogni punto di vista comparabiliโ€ con i colleghi di ruolo: pertanto โ€œva rimossa ogni diversitร  di trattamento, quindi disapplicato lโ€™art. 1, comma 121, L. 107/2015 per contrasto con il principio di paritร  di trattamento di cui allโ€™art. 4, punto 1, dellโ€™Accordo Quadroโ€ della Corte di Giustizia Europea. Pertanto, โ€œcosรฌ illustrati i termini della questione, รจ evidente che, a fronte di una perfetta comparabilitร  delle situazioni, dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, risalta una ingiustificata differenza di trattamento essendo i docenti a termine esclusi dal โ€œvantaggio finanziarioโ€ di cui allโ€™art. 1, comma 121, L. 107/2015.โ€

Infine il giudice di Roma ha rilevato che anche il Consiglio Stato, Sezione Settima, con sentenza n. 1842/2022, โ€œpronunciandosi su fattispecie identica, ha definito il sistema di formazione delineato dalla normativa interna come un sistema โ€œa doppia trazioneโ€, โ€œquella dei docenti di ruolo, la cui formazione รจ obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con lโ€™erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietร  e, dunque, alcun sostegno economicoโ€ ma un tale sistema โ€œcollide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attivitร  volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di piรน, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.. Per tale ragione, il Consiglio di Stato ha annullato gli atti in quella sede impugnati (il d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015) nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dallโ€™erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietร  di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.โ€.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, โ€œรจ evidente ormai che tutte le supplenze annuali, anche su organico di fatto, abbiano valenza utile a chiedere la Carta del docente: le espressioni emesse da Consiglio di Stato,Corte di Giustizia Europea e Corte di Cassazione non lasciano spazio a dubbi: diventa allora importante che tutti i supplenti o ex supplenti con almeno 150 giorni di insegnamento svolti per anno scolastico presentino ricorso gratuito con Anief, in modao da recuperare fino a 3.500 euro piรน gli interessi maturati. Attenzione perรฒ โ€“ conclude Pacifico โ€“ a non attendere oltre cinque anni dalla stipula del contratto a tempo determinatoโ€.

CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROMA

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

  • accoglie il ricorso e, previa disapplicazione del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del d.P.C.M. del 28.11.2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dellโ€™Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale โ€“ CES, CEEP e UNICE โ€“ e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), accertato il diritto della parte ricorrente, condanna il Ministero dellโ€™Istruzione ad erogare alla docente la Carta elettronica per lโ€™aggiornamento e la formazione di cui allโ€™art. 1, comma 121, L. 107/2015 con accredito dellโ€™importo di โ‚ฌ 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 giร  trascorsi (cadauno);
  • condanna il Ministero dellโ€™Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi โ‚ฌ 1.029,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione.

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