Con un orientamento preciso ed articolato sui tutti e quattro i settori del comparto “Istruzione e Ricerca” l’Aran chiarisce con una prosa cristallina che ai tavoli di contrattazione integrativa nazionale, regionale e di sede (scuola, università, enti di ricerca e Istituti di Alta Formazione Artistica e musicale) sono ammessi esclusivamente i sindacati sottoscrittori del CCNL 2019-2021 “Istruzione e Ricerca” del 18 gennaio 2024.
L’orientamento Aran pubblicato sul sito dell’agenzia.
Il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, definisce nelle varie sezioni di competenza i soggetti titolari della contrattazione integrativa nonché degli altri livelli di relazioni sindacali che, oltre alla RSU – che si configura come soggetto negoziale necessario nei livelli ove la stessa è prevista – sono le organizzazioni che hanno sottoscritto il “presente contratto”, ovvero il CCNL 18 gennaio 2024, tra le quali non è ricompresa la Federazione Uil Scuola Rua.
Sezione Università e Aziende Ospedaliero-Universitarie
1. La contrattazione integrativa per le Università si svolge tra la delegazione datoriale costituita dall’amministrazione e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU.
Sezione Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione
1. Nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralità di uffici individuati come autonome sedi di elezione di RSU, la contrattazione collettiva integrativa per gli Enti di ricerca si svolge:
a) a livello nazionale, tra la delegazione di parte pubblica dell’ente, composta dal Presidente o da un suo delegato, che la presiede, e dal direttore generale o un suo delegato e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL (“contrattazione integrativa nazionale”);
b) a livello di uffici individuati come autonome sedi di elezione di RSU, tra il dirigente dell’ufficio o un suo delegato, per la parte datoriale, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU, per la parte sindacale (“contrattazione integrativa di sede locale”).
3. Nelle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, la contrattazione integrativa per gli Enti di ricerca si svolge presso un unico livello e sede (“contrattazione integrativa di sede unica”), tra la delegazione datoriale costituita dall’amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e la RSU.
Sezione Afam
1. La contrattazione integrativa per le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica si svolge:
a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL;
b) a livello di Istituzione, tra la delegazione di parte datoriale nominata dal Consiglio di amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU, che costituiscono la parte sindacale.