Accorpamento classi di concorso, la Cgil chiede chiarimenti. Ecco la nota

La FLC CGIL ha prodotto una richiesta di incontro in merito alle ricadute prodotte dall’entrata in vigore del decreto ministeriale 255/2023 che ha revisionato i requisiti di accesso ad alcune classi di concorso e realizzato accorpamenti tra insegnamenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, in particolare per le classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, caratterizzate da contenuti disciplinari e requisiti di accesso affini.

La nota

La nota, indirizzata al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, Dott.ssa Carmela Palumbo e al Direttore generale per il personale scolastico, Dott. Filippo Serra, ha rappresentato l’urgenza di un incontro di chiarimento, oggetto già di una ulteriore, precedente nota dell’8 febbraio, soprattutto in considerazione della prossima apertura della fase di aggiornamento delle GAE e delle GPS. Alla luce del DM 255/2023, infatti, appare necessario chiarire se i docenti già abilitati (ad es. a seguito del superamento del concorso ordinario bandito con il D.D. n. 499 del 21 aprile 2020) in una delle classi di concorso ora accorpate (es. A-01 e A17) possono considerarsi abilitati per entrambe le classi. La necessità di una rapida definizione della questione è determinata, peraltro, dalla ricaduta del provvedimento anche sulle prossime operazioni di mobilità professionale relative all’a.s.2024/25. Infatti, sarà necessario mettere in chiaro se l’abilitazione già in possesso del docente nella classe di concorso di titolarità può essere considerato requisito valido per l’altra cdc appartenente al medesimo accorpamento, ai fini del passaggio di ruolo o di cattedra.

La posizione del sindacato

La FLC CGIL, pur consapevole di quanto contenuto all’art. 2 del D.M. 255/2023, ovvero che “relativamente alle classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado, prima che dilaghino interpretazioni soggettive ed estemporanee, ha sollevato tempestivamente la problematicità dell’applicazione delle novità introdotte dal citato decreto” a tutela del personale docente precario e di ruolo.