
Allo Stato sta costando cara la mancata stabilizzazione dei docenti di religione. Dopo il risarcimento recordย deciso alla vigilia di Natale dal Tribunale di Torino, stavolta รจ il giudice del lavoro di Perugia a condannare lโamministrazione scolastica al pagamento di una somma maxi, sempre a causa delle reiterazione immotivata delle supplenze, da assegnare ad una docente che ha svolto supplenze per circa ventโanni, senza mai avere nemmeno la possibilitร di svolgere il concorso. Una mancanza, questโultima, particolarmente grave, dal momento che per legge dovrebbe essere bandita una procedura concorsuale ogni triennio.
Nella sentenza รจ stato spiegato che il danno prodotto รจ evidente e che quindi lo Stato dovrร pagare alla docente โla somma di โฌ 41.114,72โ,ย pari a 16 mensilitร ,ย โtenendo conto dei ventidue anni di servizio della docente e della gravitร delle violazioni oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturato sulla sorte dalla data odierna al saldoโ.ย Una cifra davvero considerevole che il giudice ha voluto assegnare alla docente si perย allinearsi alle indicazioni europee, a iniziare dallaย Direttiva UE 70/CE del 1999ย fino al recente deferimentoย dellโItalia alla Corte di Giustizia Europeaย per lโeccesso di supplenze e mancate stabilizzazioni, siaย anche perย scoraggiare violazioni future. Ma anche per dare seguito al Decreto Legge 131/2024, con cui si รจ inteso proprio garantire indennizzi proporzionati e dissuasivi: oggi, non รจ un caso, sono diventate 24 le mensilitร assegnabili al danneggiato come risarcimento.
Secondo il giudice, la reiterazione illegittima di contratti a termine รจ stata evidente: infatti, si legge ancora nella sentenza รจ stata assunta โper ben ventidue anni scolastici consecutivi dallโa.s. 1999/00 allโa.s. 2020/21 per lโintera annualitร dal 1.9 al 31.8 in assenza di esigenza sostitutive o temporanee senza fruire dellโopportunitร di prendere parte ai concorsi per lโimmissione in ruolo che lโamministrazione scolastica non ha bandito per ventโanni dal 2004 al 2024โ. Il concorso, sottolinea ancora il giudice del Tribunale di Perugia, si sarebbe dovuto attuare anche โper assicurare il conseguimento di obiettivi di buon andamento dellโamministrazioneโ.
Nel ricorso, i legali Anief della docente hanno contestato che tale pratica violava sia lโart. 36 del d.lgs. 165/2001 sia la Direttiva Europea 1999/70/CE, che impone agli Stati membri di prevenire abusi nellโuso di contratti a termine successivi. Inoltre, ha evidenziato che lโultimo concorso per il reclutamento di insegnanti di religione risaliva al 2004, lasciandola senza possibilitร di stabilizzazione per quasi due decenni. I giudici hanno riscontrato che lโabuso contrattuale era aggravato dallโomissione ministeriale di bandire concorsi triennali come previsto dalla legge n. 186/2003, un obbligo sistematicamente disatteso fino al 2024. Va aggiunto che la sentenza si inserisce nel contesto delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 131/2024, che ha aggiornato il sistema di risarcimento per abusi nei contratti a termine nel settore pubblico. Il nuovo art. 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001 prevede che Il lavoratore abbia diritto a unโindennitร tra 4 e 24 mensilitร dellโultima retribuzione utile ai fini del TFR. Lโentitร del risarcimento sia determinata dal giudice in base alla gravitร dellโabuso, al numero di contratti e alla durata complessiva del rapporto di lavoro.
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