Abuso di precariato, docente risarcita

รฌ

Allo Stato sta costando cara la mancata stabilizzazione dei docenti di religione. Dopo il risarcimento recordย deciso alla vigilia di Natale dal Tribunale di Torino, stavolta รจ il giudice del lavoro di Perugia a condannare lโ€™amministrazione scolastica al pagamento di una somma maxi, sempre a causa delle reiterazione immotivata delle supplenze, da assegnare ad una docente che ha svolto supplenze per circa ventโ€™anni, senza mai avere nemmeno la possibilitร  di svolgere il concorso. Una mancanza, questโ€™ultima, particolarmente grave, dal momento che per legge dovrebbe essere bandita una procedura concorsuale ogni triennio.

Nella sentenza รจ stato spiegato che il danno prodotto รจ evidente e che quindi lo Stato dovrร  pagare alla docente โ€œla somma di โ‚ฌ 41.114,72โ€,ย pari a 16 mensilitร ,ย โ€œtenendo conto dei ventidue anni di servizio della docente e della gravitร  delle violazioni oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturato sulla sorte dalla data odierna al saldoโ€.ย Una cifra davvero considerevole che il giudice ha voluto assegnare alla docente si perย allinearsi alle indicazioni europee, a iniziare dallaย Direttiva UE 70/CE del 1999ย fino al recente deferimentoย dellโ€™Italia alla Corte di Giustizia Europeaย per lโ€™eccesso di supplenze e mancate stabilizzazioni, siaย anche perย scoraggiare violazioni future. Ma anche per dare seguito al Decreto Legge 131/2024, con cui si รจ inteso proprio garantire indennizzi proporzionati e dissuasivi: oggi, non รจ un caso, sono diventate 24 le mensilitร  assegnabili al danneggiato come risarcimento.

Secondo il giudice, la reiterazione illegittima di contratti a termine รจ stata evidente: infatti, si legge ancora nella sentenza รจ stata assunta โ€œper ben ventidue anni scolastici consecutivi dallโ€™a.s. 1999/00 allโ€™a.s. 2020/21 per lโ€™intera annualitร  dal 1.9 al 31.8 in assenza di esigenza sostitutive o temporanee senza fruire dellโ€™opportunitร  di prendere parte ai concorsi per lโ€™immissione in ruolo che lโ€™amministrazione scolastica non ha bandito per ventโ€™anni dal 2004 al 2024โ€. Il concorso, sottolinea ancora il giudice del Tribunale di Perugia, si sarebbe dovuto attuare anche โ€œper assicurare il conseguimento di obiettivi di buon andamento dellโ€™amministrazioneโ€.

Nel ricorso, i legali Anief della docente hanno contestato che tale pratica violava sia lโ€™art. 36 del d.lgs. 165/2001 sia la Direttiva Europea 1999/70/CE, che impone agli Stati membri di prevenire abusi nellโ€™uso di contratti a termine successivi. Inoltre, ha evidenziato che lโ€™ultimo concorso per il reclutamento di insegnanti di religione risaliva al 2004, lasciandola senza possibilitร  di stabilizzazione per quasi due decenni. I giudici hanno riscontrato che lโ€™abuso contrattuale era aggravato dallโ€™omissione ministeriale di bandire concorsi triennali come previsto dalla legge n. 186/2003, un obbligo sistematicamente disatteso fino al 2024. Va aggiunto che la sentenza si inserisce nel contesto delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 131/2024, che ha aggiornato il sistema di risarcimento per abusi nei contratti a termine nel settore pubblico. Il nuovo art. 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001 prevede che Il lavoratore abbia diritto a unโ€™indennitร  tra 4 e 24 mensilitร  dellโ€™ultima retribuzione utile ai fini del TFR. Lโ€™entitร  del risarcimento sia determinata dal giudice in base alla gravitร  dellโ€™abuso, al numero di contratti e alla durata complessiva del rapporto di lavoro.

The post Abuso di precariato, docente risarcita first appeared on Scuola Mag.