
Il Ministero dellโIstruzione e del merito con laย nota 7353 del 4 aprile 2025ย e il Ministero dellโUniversitร e della Ricerca con laย nota 3877 sempre del 4 aprile 2025ย congiuntamente forniscono indicazioni sullโofferta formativa destinata ai vincitori di concorso.
I ministeri, riprendendo laย nota 2884 del 6 febbraio 2025, richiamano la soluzione prospettata per agevolare i docenti che devono abilitarsi in una classe di concorso il cui corso non รจ attivato nella regione nella quale prestano servizio: lo svolgimento del percorso in collaborazione tra lโistituzione che ha attivato la specifica classe di concorso e lโistituzione piรน prossima alla sede di servizio.
Quindi, al fine di facilitare la definizione di accordi di collaborazione, i ministeri hanno predisposto lโelenco allegato alla nota (allegato 1) che illustra il numero dei docenti vincitori di concorso che devono conseguire lโabilitazione in una classe di concorso il cui corso non รจ attivato nella regione di servizio e le istituzioni che, in altre regioni, hanno invece attivato i corsi per quella classe.
Avvalendosi di questo documento, istituzioni universitarie e dellโalta formazione e USR, potranno individuare le istituzioni che in ogni regione sono disponibili a formalizzare le collaborazioni e quindi indirizzare i docenti per effettuare lโiscrizione (che andrร formalizzata presso lโistituzione che ha attivato la classe di concorso).
La nota ricorda che, ai fini dellโindividuazione del percorso di completamento, haย valore la situazione soggettiva in cui si trovano i docenti vincitori di concorso al momento dellโattivazione dei corsi, a prescindere dai requisiti con i quali i candidati stessi hanno avuto accesso al concorso.
Gli aspetti relativi al versamento del contributo economico per lo svolgimento del corso e della suddivisione dello stesso tra istituzioni che sono parte della convenzione potranno essere definiti in autonomia dalle parti, fermo restando i limiti massimi del contributo.
La prova finale รจ svolta nellโistituzione che ha attivato la classe di concorso e presso la quale il candidato รจ iscritto e non รจ previsto che nella commissione dโesame siano presenti i docenti dellโaltra istituzione che รจ parte della convenzione.
Per quanto concerne la modalitร di erogazione del percorso, fermo quanto previsto dal comma 6-bis dellโart. 18 bis del d.lgs. 59/2017 โ secondo cui le attivitร didattiche possono essere svolte con modalitร telematiche sincrone, in misura non superiore al 50 per cento del totale โ le previsioni inserite in fase di accreditamento, possono essere rimodulate e ย applicate in modo autonomo al fine di garantire il funzionamento del modello individuato e la positiva conclusione dei percorsi di completamento.
Si fa presente che i percorsi dovranno concludersi entro e non oltre il 18 luglio 2025.
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