
Diffuse dal Ministero dellโIstruzione e del merito le note 221869 e 221963 riguardanti la gestione delle supplenze conferite in attesa dellโavente diritto ai sensi dellโart.14-bis del D.L.71/2024. Il decreto aveva previsto la possibilitร di utilizzare, ai fini della stipula dei contratti per i vincitori dei concorsi PNRR 1, anche le graduatorie concorsuali approvate dopo il 31 agosto 2024, ma comunque entro il 10 dicembre 2024.
I posti a tal fine destinati, nel frattempo erano stati accantonati e coperti, comunque non oltre il 31 dicembre, conย supplenze fino allโavente diritto, attingendo dalle graduatorie di istituto.
I dirigenti scolastici per la copertura di quei posti avevano, quindi, stipulato contratti a tempo determinato utilizzando ilย codice N11ย (supplenze pagate dal Tesoro con rata continuativa)ย con specifica caratterizzazione riferita al D.L.71/2024, che vincolava la fine del contratto al 31/12/2024. In tali contratti era inserita la clausola risolutiva che si sarebbe eventualmente attivata nel caso in cui fossero state pubblicate, nel frattempo, le graduatorie concorsuali, consentendo lโ individuazione dellโavente diritto alla nomina su quel posto.
Le note ministeriali di cui sopra prevedono, al fine di tutelare la continuitร didattica, la conferma dei supplenti attualmente in servizio, nel caso in cui non sia stato ancora individuato il vincitore del concorso, non essendosi ancora conclusa, alla data del 10/12/2024, la procedura concorsuale per la quale il posto era stato accantonato, o non essendo stato comunque possibile coprire i posti (ad es. per rinuncia) entro il 31.12.2024. I nuovi contratti, che saranno ancora individuati dal codiceย N11, recheranno sempre la caratterizzazione โConferma nomine in attesa avente titolo ex D.L.71/24โ; i contratti tuttaviaย non potranno avere inizio prima del 1ยฐ gennaio 2025 e non potranno concludersi oltre il 30 giugno 2025.
The post Confermati i supplenti su posti accantonati first appeared on Scuola Mag.



