Permessi studio: scadenza vicina

Si avvicina la scadenza per la presentazione delle domande volte a fruire dei permessi per motivi di studio nel corso dellโ€™anno 2025. La materia, infatti, รจ disciplinata con riferimento allโ€™anno solare, non allโ€™anno scolastico.

La scadenza per le domande โ€“ da inviare dagli interessati alla propria scuola di servizio per il successivo inoltro allโ€™Ambito Territoriale della propria provinciaย โ€“ รจ fissata a venerdรฌย 15 novembre 2024.

Destinatari

Tutte le categorie di personale:

  • con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale (ove previsto dai contratti integrativi regionali e nei limiti delle disponibilitร  dei contingente provinciale).

Corsi frequentabili

  • Corsi per il conseguimento dellaย specializzazione per le attivitร  di sostegnoย ad alunni disabili (per il personale docente di ogni ordine e grado);
  • Corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dellโ€™abilitazione allโ€™insegnamento nella scuola dellโ€™infanzia e primariaย (vecchio e nuovo ordinamento, ex DM 249/2010) e corsi per il conseguimento dellโ€™abilitazione di cui al DPCM 4.8.2023;
  • Corsi finalizzati al conseguimento diย qualsiasi titolo di studio previsto per lโ€™accesso alla qualifica di appartenenzaย (lauree, diplomi di maturitร , diplomi di qualifica triennali rilasciati da istituti statali โ€“ IeFP โ€“ e da C.F.P. regionali) (per il solo personale ATA);
  • Corsi finalizzati al conseguimento di unย diploma di laureaย (massimo seconda, oltre a quella giร  conseguita), laurea triennale piรน eventuale laurea specialistica/magistrale, compresi i corsi di laurea presso gli Istituti AFAM;
  • Corsi riconosciuti dal Ministeroย finalizzati al conseguimento diย titoli post-laurea e post diploma, purchรฉ previsti dagli statuti delle Universitร  italiane statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, โ€œmasterโ€, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) oppure rilasciati da Universitร  straniere riconosciute dallโ€™ordinamento italiano, purchรฉ di durata almeno annuale e con esame finale;
  • Corsi presso facoltร  ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I. finalizzati al conseguimento dellaย qualificazione professionale per lโ€™insegnamento della religione cattolicaย nelle scuole pubbliche;
  • Corsi di studio finalizzati al conseguimento di unย secondo diploma di istruzione secondaria di 2ยฐ grado o di qualifica professionale, presso istituti statali o C.F.P. regionali, nonchรฉ di corso finalizzato al conseguimento di attestati professionali riconosciuti dallโ€™ordinamento pubblico (esempio: corsi ITS);
  • Corsi a distanza organizzati da Universitร  Telematiche statali o legalmente riconosciute o da enti/organismi riconosciuti dal Ministero, al conseguimentoย di un diploma di laurea mediante utilizzo della piattaforma โ€œon lineโ€;
  • Corsi finalizzati al conseguimento diย titoli post-laurea e post diploma, purchรฉ previsto dagli statuti delle Universitร  statali o legalmente riconosciute, e/o corso riconosciuti dal Ministero, (โ€œmasterโ€, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) purchรฉ di durata almeno annuale e con esame finale, mediante utilizzo piattaforma โ€œon lineโ€œ.

Modalitร  delle assenze

I permessi straordinari retribuiti โ€“ in misura massima diย 150 ore annueย individuali, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi โ€“ sonoย calcolati ad anno solare.

La concessione โ€“ sulla base di una contrattazione decentrata, nel limite delย 3% della dotazione organica provinciale complessivaย โ€“ avviene al fine di permettere la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale. I permessi spettanoย anche per la preparazione della tesi di laurea.

I turni di lavoro devono poter agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, fatte salve eccezionali esigenze di servizio.

Presentazione delle domande

La domanda,ย redatta su appositoย modello fornito di norma da ciascun Ambito territoriale,ย deve essere indirizzata allโ€™Ambito territoriale stesso, tramite la scuola di titolaritร  (che provvederร  al successivo inoltro) entro il termine delย 15 novembre.

Il dirigente scolastico โ€“ non appena pervenuto (di norma entro ilย 15 dicembre) dal superiore ufficio il decreto con i nominativi del personale ammesso a fruire dei permessi in questione โ€“ emette il provvedimento concessivo al personale da lui amministrato e presente nellโ€™elenco provinciale degli aventi diritto.

Solo in caso di eccedenza dei limite numerico dei 3%, sarร  necessaria provvedere a stilare unaย graduatoria, in base ai seguenti criterio diย prioritร :

  1. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento dei titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
  2. frequenza di corsi finalizzarti al conseguimento di un titolo di studio di istruzione di I e II grado o di un diploma di laurea o equipollente;
  3. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di qualifica professionale, di attestati professionali, riconosciuti dallโ€™ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per lโ€™insegnamento su posti di sostegno;
  4. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post- universitari;
  5. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altri titoli di studio di pari grado a quello giร  posseduto;
  6. anzianitร  di servizio;
  7. etร .

A paritร  di condizioni, sono ammessi a frequentare le attivitร  didattiche i dipendentiย che non abbiano mai fruitoย di tali permessi per la frequenza di corsi. Coloro che giร  godono dei permessi in questione, hanno diritto al rinnovo degli stessi con prioritร  rispetto ai nuovi richiedenti, per tutta la durata del corso frequentato.

Laย certificazioneย deve essere presentata al dirigente scolastico della scuola di servizio, subito dopo la fruizione dei permesso e comunque non oltre il termine di ciascun anno solare (o di un eventuale cambiamento di sede).

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