Alย personale docente e ATAย spettanoย 3 giorni di permessi retribuitiย per motivi personali o familiari.
Questo รจ diritto รจ stato sancito fin dal 2007 con la stipula del CCNL 2006-2009 il cui art. 15 co. 2 afferma cheย โil dipendente ha diritto, a domanda, nellโanno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazioneโ.
La norma
Tale diritto รจ stato recentemente esteso anche alย personale a tempo determinatoย con il CCNL 2019-2021 (art. 35 comma 12). Perย fruire di questi permessiย รจ sufficiente fornire unaย motivazione, personale o familiare, che rappresenta il presupposto giustificativo del permesso e che puรฒ essere documentata anche mediante autocertificazione da parte dellโinteressato. Lโautorizzazione di questi permessi non รจ soggetta ad alcuna valutazione o discrezionalitร da parte del dirigente scolastico che non puรฒ entrare nel merito delle motivazioni addotte dal lavoratore.
La posizione dellโAran
ร quanto afferma chiaramente anche lโAranย in un suo parere sostenendo che la clausola contrattualeย โprevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti โper motivi personali e familiariโ consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute piรน opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattualeโ.
In considerazione di ciรฒ, sottolinea lโAran,ย โi motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolasticoโ.ย Il dirigente, pertanto limiterร il proprioย controllo agli aspetti formali della richiesta del dipendente senza sindacare la validitร delle motivazioniย (personali o familiari) addotte dal dipendente. Solo in presenza di una eccezionale e massiccia richiesta contemporanea di permessi per il medesimo giorno da parte dei lavoratori si puรฒ ipotizzare una regolamentazione del diritto al fine di contemperare le esigenze individuali con le ragioni organizzative della scuola. Negli altri casi, a fronte di singole o contenute richieste giornaliere, il permesso va autorizzato sempre e comunque.
Diversamente si assegnerebbe al dirigente un potere di discriminare a chi concedere i permessi e per qual motivi, un potere che il contratto non gli attribuisce ma anzi lo esclude chiaramente anche a parere dellโAran.
La Cassazione
Una recenteย ordinanza della Cassazioneย non fa altro cheย confermareย quanto detto sopra. In essa, infatti, si rigetta il ricorso di un lavoratore sottolineando che il motivo della richiesta di permesso deve โessere adeguatamente specificatoโ e che il dirigente deve deciderne la concessione valutandone lโopportunitร sulla base โdi un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenzeโ.
Evidentemente in quel contesto scolastico, in quella giornata, vi era unaย situazione di eccezionalitร ; altrimenti la decisione del dirigente scolastico si sarebbe configurata comeย negazione di un diritto.
Peraltro, quando si rigetta una richiesta, ilย dirigente scolasticoย deve mettereย per iscritto le motivazioni del rigetto.
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