Sulla Carta del docente si continua a sentenziare a favore dei precari: stavolta รจ accaduto Cosenza, dove una settimana fa il giudice del Lavoro ha condannato il Ministero al pagamento di 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dellโart. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto allโaccredito alla concreta attribuzione, per avere svolto quattro supplenze annuali (tra il 2020 e il 2024) senza ricevere un euro a supporto della formazione professionale a differenza di quanto รจ avvenuto per i colleghi di ruolo.
Il giudice ha innanzitutto evidenziato come โil Consiglio di Statoย con sentenza n. 1842/2022โ abbia โchiarito che โlโinterpretazioneโ della normativa vigente sulla materie deve โtenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dellโAmministrazione lโobbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, โstrumenti, risorse e opportunitร che garantiscano la formazione in servizioโ (cosรฌ il comma 1 dellโart. 63 cit.). E non vi รจ dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal chรฉ si puรฒ per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti)โ. Con la stessa sentenza, la Sezione Settima del Consiglio di Stato ha anche mutato โil proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017โ annullando โtutti quegli atti amministrativi impugnati che non prevedevano come beneficiari della corta docente i docenti non di ruoloโ.
Nella sentenza si legge anche che โlaย Corte di Giustizia UEโ, la quale โsu domanda pregiudiziale proposta ai sensi dellโarticolo 267 TFUE (โฆ) con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con lโordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per lโaggiornamento e la formazione del docenteโ. La stessa Corte di Giustizia ha quindi affermato che โlโindennitร di โฌ 500,00 annui di cui alla c.d. โcarta docentiโ deve essere considerata come rientrante tra le โcondizioni di impiegoโ ai sensi della clausola 4, punto 1, dellโaccordo quadro. Si legge, invero, nella sentenza suddetta che: โ36 Infatti, conformemente allโarticolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennitร รจ versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale รจ obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dallโadozione del decreto-legge dellโ8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennitร mira a consentire lโacquisto dei servizi di connettivitร necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresรฌ che la concessione di questa stessa indennitร dipende in modo determinante dallโeffettiva prestazione del servizio da parte di tali docentiโ.
Sempre nella sentenza di Cosenza รจ stato sottolineato che anche laย Cassazioneย รจ favorevole al pagamento della Carta del docente: la Corte Suprema, in particolare, ha ricordato che โspetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali โla natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiegoโ. Inoltre, il giudice del lavoro he ricordato che tra โi principi affermati dalla Suprema Corte in recentissima sentenza n. 29961, pubblicata il 27 ottobre 2023), la Corte di legittimitร , pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015), ha affermatoโ alcuni โprincipรฎ di dirittoโ: il primo di questi prevede che โla Carta del Docente di cui allโart. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dellโart. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attivitร didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dellโart. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi lโomessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministeroโ.
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