Carta docente: nuove sentenze per i precari

Sulla Carta del docente si continua a sentenziare a favore dei precari: stavolta รจ accaduto Cosenza, dove una settimana fa il giudice del Lavoro ha condannato il Ministero al pagamento di 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dellโ€™art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto allโ€™accredito alla concreta attribuzione, per avere svolto quattro supplenze annuali (tra il 2020 e il 2024) senza ricevere un euro a supporto della formazione professionale a differenza di quanto รจ avvenuto per i colleghi di ruolo.

Il giudice ha innanzitutto evidenziato come โ€œil Consiglio di Statoย con sentenza n. 1842/2022โ€ abbia โ€œchiarito che โ€œlโ€™interpretazioneโ€ della normativa vigente sulla materie deve โ€œtenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dellโ€™Amministrazione lโ€™obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, โ€œstrumenti, risorse e opportunitร  che garantiscano la formazione in servizioโ€ (cosรฌ il comma 1 dellโ€™art. 63 cit.). E non vi รจ dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal chรฉ si puรฒ per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti)โ€. Con la stessa sentenza, la Sezione Settima del Consiglio di Stato ha anche mutato โ€œil proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017โ€ annullando โ€œtutti quegli atti amministrativi impugnati che non prevedevano come beneficiari della corta docente i docenti non di ruoloโ€.

Nella sentenza si legge anche che โ€œlaย Corte di Giustizia UEโ€, la quale โ€œsu domanda pregiudiziale proposta ai sensi dellโ€™articolo 267 TFUE (โ€ฆ) con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con lโ€™ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per lโ€™aggiornamento e la formazione del docenteโ€. La stessa Corte di Giustizia ha quindi affermato che โ€œlโ€™indennitร  di โ‚ฌ 500,00 annui di cui alla c.d. โ€œcarta docentiโ€ deve essere considerata come rientrante tra le โ€œcondizioni di impiegoโ€ ai sensi della clausola 4, punto 1, dellโ€™accordo quadro. Si legge, invero, nella sentenza suddetta che: โ€œ36 Infatti, conformemente allโ€™articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennitร  รจ versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale รจ obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dallโ€™adozione del decreto-legge dellโ€™8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennitร  mira a consentire lโ€™acquisto dei servizi di connettivitร  necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresรฌ che la concessione di questa stessa indennitร  dipende in modo determinante dallโ€™effettiva prestazione del servizio da parte di tali docentiโ€.

Sempre nella sentenza di Cosenza รจ stato sottolineato che anche laย Cassazioneย รจ favorevole al pagamento della Carta del docente: la Corte Suprema, in particolare, ha ricordato che โ€œspetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali โ€œla natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiegoโ€. Inoltre, il giudice del lavoro he ricordato che tra โ€œi principi affermati dalla Suprema Corte in recentissima sentenza n. 29961, pubblicata il 27 ottobre 2023), la Corte di legittimitร , pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015), ha affermatoโ€ alcuni โ€œprincipรฎ di dirittoโ€: il primo di questi prevede che โ€œla Carta del Docente di cui allโ€™art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dellโ€™art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attivitร  didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dellโ€™art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi lโ€™omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministeroโ€.

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