Contrariamente alla prima interpretazione data dal Ministero delย art.3 che escludeva perentoriamente che i CFU acquisiti tramite master universitari potessero essere riconosciuti ai fini del completamento della formazione accademica prevista per lโaccesso allโinsegnamento, รจ pervenuto alle Organizzazioni Sindacali un chiarimento che va nella direzione opposta.
La flessibilitร richiesta dalle OO.SS.
La questione era stata sollevata dalle stesse OO.SS. che auspicavano flessibilitร nell’applicazione della norma per consentire agli interessati che giร si fossero iscritti ai master di concludere lo specifico corso di studi con il riconoscimento dei crediti conseguiti anche successivamente all’entrata in vigore del DM 255. In assenza di una specifica risposta, alla luce di una nota favorevole pubblicata sulla pagina dellโUfficio relazioni con il pubblico del Ministero dellโistruzione, le OO.SS sollecitavano nuovamente una puntuale e univoca interpretazione della norma.
La risposta
La risposta odierna della Direzione Generale degli Ordinamenti non lascia piรน adito a dubbi: gli esami, i CFU e i CFA, richiesti al fine di integrare i requisiti di accesso alle classi di concorso, possono essere conseguiti anche tramite corsi post lauream, quali ad esempio i master.




