Carta docente: 2 sentenze a favore dei precari. Bastano 150 giorni di scuola

Carta docente: 2 sentenze a favore dei precari. Bastano 150 giorni di scuola

Nessun tentennamento, nessun dubbio: i Tribunali dโ€™Italia continuano a sostenere con estrema certezza che la Carta dei docenti da 500 euro annui deve essere assegnata pure agli insegnanti precari. E si riduce sempre piรน la soglia per accedere alla somma utile alla formazione e allโ€™aggiornamento professionale.

Il Tribunale di Roma โ€“ sezione terza lavoro โ€“ ha quantificato infatti in 150 giorni il minimo per accedere allโ€™emolumento. Questo nellโ€™assegnare a due docenti che hanno fatto ricorso con Anief 1.500 euro e 2.500 euro, rispettivamente per tre e cinque annualitร  di supplenze, โ€œIl giudicante ritiene di aderire allโ€™orientamento di merito che segna in tale consistenza il limite minimo per fruire del diritto. Questo considerato che la Carta รจ riconosciuta dal DPCM 2016 anche ai docenti di ruolo โ€œpart-timersโ€. I part-timers, ai sensi dellโ€™art.39, co.4 del CCNL e dellโ€™art.4.1 del OM 55/98, debbono lavorare almeno il 50% del tempo pieno, pari a 5 mesi/ 150 ore annue; โ€.

La sentenza del Tribunale di Roma

Nella sentenza il giudice del lavoro di Roma sostiene che โ€œnel merito, CGUE 18 maggio 2022 ha posto le basi per il riconoscimento ai docenti precari della cd. Carta, in C.- 450/21, Sitzia, che ha stabilito che (in sintesi):

  • la Carta รจ una โ€œcondizione di impiegoโ€ ai sensi della direttiva;
  • che di conseguenza opera il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, che la Corte declina (punto 39) in un senso (quello secondo il quale situazioni comparabili non debbono essere trattate in modo diverso, e situazioni diverse non vanno trattate in modo uguale) che รจ coerente col principio di uguaglianza/ragionevolezza col quale la nostra Corte Costituzionale suole governare lโ€™art. 3, co.1. Cost,;
  • che il giudizio di โ€œcomparabilitร โ€ del lavoratore a termine col lavoratore a tempo indeterminato va svolto considerando la natura del lavoro, le condizioni di impiego e le competenze professionali (o condizioni di formazione) richieste; e spetta al giudice interno;
  • che se la โ€œcomparabilitร โ€ sussiste, va garantito il pari trattamento, salvo non risultino ragioni oggettive, che debbono consistere a reale necessitร , idonea e necessaria a conseguire lo scopoโ€ฆ.quali (segnatamente) natura funzioni, particolari caratteristiche dei medesimi perseguimento di una legittima finalitร  di politica sociale; in elementi precisi e concretiโ€ฆcriteri oggettivi e trasparenti; e non possono mai consistere nella temporaneitร  del rapporto di lavoro come taleโ€.

Le convinzioni del Giudice

Inoltre, sempre secondo il giudice โ€œappare piuttosto del tutto convincente il rilievo svolto da Cons. Stato cit. La formazione, pur essendo (anche) un diritto, รจ anche (e primariamente) un obbligo, funzionale al buon andamento del servizio offerto alla discenza. Questo rende del tutto irragionevole ex Cost.3 e 97, sotto il profilo del canone di buon andamento (e per il tramite di esso, alla plausibilitร  della pretesa โ€œragione oggettivaโ€).

Lo Stato ha fatto largo e sistematico uso della docenza precaria da graduatorie ancora in essere. Questo reiteratamente per ragioni ineliminabili. A prescindere dalla consistenza quantitativa e dalla frequenza del loro utilizzo ora non puรฒ pretendere di escludere i precari “a priori” in quanto tali. Si fa notoriamente largo e sistematico utilizzo della docenza precaria mediante lโ€™uso di Graduatorie ancora in essere come bacino permanente funzionale. Tuttavia si pretende โ€œa prioriโ€ di escludere i precari (supplenti) in quanto tali. Questo ne fa โ€œa prioriโ€ dei docenti โ€œa formazione declassataโ€, a tutto discapito dei discentiโ€.

Infine, รจ rilevante che il Tribunale siciliano abbia โ€œconsiderato che la Carta รจ riconosciuta dal DPCM 2016 anche ai docenti di ruolo โ€œpart-timersโ€. Per fruirne, ai sensi dellโ€™art.39, co.4 del CCNL e dellโ€™art.4.1 del OM 55/98, โ€œdebbono lavorare almeno il 50% del tempo pieno, pari a 5 mesi/ 150 ore annue. Il giudicante ritiene di aderire allโ€™orientamento di merito che segna in tale consistenza il limite minimo per fruire del dirittoโ€.

Alla luce di tutto questo, โ€œin conclusione, va dichiarato il diritto del ricorrente allโ€™assegnazione della cd. โ€œCarta docentiโ€ nella consistenza prevista dal DPCM vigente protemporeโ€.


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