Nessun tentennamento, nessun dubbio: i Tribunali dโItalia continuano a sostenere con estrema certezza che la Carta dei docenti da 500 euro annui deve essere assegnata pure agli insegnanti precari. E si riduce sempre piรน la soglia per accedere alla somma utile alla formazione e allโaggiornamento professionale.
Il Tribunale di Roma โ sezione terza lavoro โ ha quantificato infatti in 150 giorni il minimo per accedere allโemolumento. Questo nellโassegnare a due docenti che hanno fatto ricorso con Anief 1.500 euro e 2.500 euro, rispettivamente per tre e cinque annualitร di supplenze, โIl giudicante ritiene di aderire allโorientamento di merito che segna in tale consistenza il limite minimo per fruire del diritto. Questo considerato che la Carta รจ riconosciuta dal DPCM 2016 anche ai docenti di ruolo โpart-timersโ. I part-timers, ai sensi dellโart.39, co.4 del CCNL e dellโart.4.1 del OM 55/98, debbono lavorare almeno il 50% del tempo pieno, pari a 5 mesi/ 150 ore annue; โ.
La sentenza del Tribunale di Roma
Nella sentenza il giudice del lavoro di Roma sostiene che โnel merito, CGUE 18 maggio 2022 ha posto le basi per il riconoscimento ai docenti precari della cd. Carta, in C.- 450/21, Sitzia, che ha stabilito che (in sintesi):
- la Carta รจ una โcondizione di impiegoโ ai sensi della direttiva;
- che di conseguenza opera il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, che la Corte declina (punto 39) in un senso (quello secondo il quale situazioni comparabili non debbono essere trattate in modo diverso, e situazioni diverse non vanno trattate in modo uguale) che รจ coerente col principio di uguaglianza/ragionevolezza col quale la nostra Corte Costituzionale suole governare lโart. 3, co.1. Cost,;
- che il giudizio di โcomparabilitร โ del lavoratore a termine col lavoratore a tempo indeterminato va svolto considerando la natura del lavoro, le condizioni di impiego e le competenze professionali (o condizioni di formazione) richieste; e spetta al giudice interno;
- che se la โcomparabilitร โ sussiste, va garantito il pari trattamento, salvo non risultino ragioni oggettive, che debbono consistere a reale necessitร , idonea e necessaria a conseguire lo scopoโฆ.quali (segnatamente) natura funzioni, particolari caratteristiche dei medesimi perseguimento di una legittima finalitร di politica sociale; in elementi precisi e concretiโฆcriteri oggettivi e trasparenti; e non possono mai consistere nella temporaneitร del rapporto di lavoro come taleโ.
Le convinzioni del Giudice
Inoltre, sempre secondo il giudice โappare piuttosto del tutto convincente il rilievo svolto da Cons. Stato cit. La formazione, pur essendo (anche) un diritto, รจ anche (e primariamente) un obbligo, funzionale al buon andamento del servizio offerto alla discenza. Questo rende del tutto irragionevole ex Cost.3 e 97, sotto il profilo del canone di buon andamento (e per il tramite di esso, alla plausibilitร della pretesa โragione oggettivaโ).
Lo Stato ha fatto largo e sistematico uso della docenza precaria da graduatorie ancora in essere. Questo reiteratamente per ragioni ineliminabili. A prescindere dalla consistenza quantitativa e dalla frequenza del loro utilizzo ora non puรฒ pretendere di escludere i precari “a priori” in quanto tali. Si fa notoriamente largo e sistematico utilizzo della docenza precaria mediante lโuso di Graduatorie ancora in essere come bacino permanente funzionale. Tuttavia si pretende โa prioriโ di escludere i precari (supplenti) in quanto tali. Questo ne fa โa prioriโ dei docenti โa formazione declassataโ, a tutto discapito dei discentiโ.
Infine, รจ rilevante che il Tribunale siciliano abbia โconsiderato che la Carta รจ riconosciuta dal DPCM 2016 anche ai docenti di ruolo โpart-timersโ. Per fruirne, ai sensi dellโart.39, co.4 del CCNL e dellโart.4.1 del OM 55/98, โdebbono lavorare almeno il 50% del tempo pieno, pari a 5 mesi/ 150 ore annue. Il giudicante ritiene di aderire allโorientamento di merito che segna in tale consistenza il limite minimo per fruire del dirittoโ.
Alla luce di tutto questo, โin conclusione, va dichiarato il diritto del ricorrente allโassegnazione della cd. โCarta docentiโ nella consistenza prevista dal DPCM vigente protemporeโ.
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